Indennità di trasferta al dipendente trasferito perché diventato inidoneo

Indennità di trasferta al dipendente trasferito perché diventato inidoneo

  • 5 Febbraio 2026
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Il lavoratore divenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni oggetto della propria prestazione lavorativa non può essere licenziato solo per questo motivo. Infatti l’articolo 4, comma 4, della legge 68/1999, stabilisce in questi casi l’obbligo per il datore di lavoro di adibire il proprio dipendente a mansioni equivalenti e compatibili con il suo stato di salute o, in assenza, a mansioni inferiori. Sulla questione si è di recente soffermata la Corte di cassazione (sezione lavoro, 1907/2026 del 28 gennaio), analizzando la vicenda di un macchinista, temporaneamente dichiarato inidoneo alle mansioni inerenti alla sicurezza, che il datore di lavoro, nel rispetto del sopra richiamato articolo 4, aveva assegnato a mansioni da svolgere in Comuni diversi da quello dove era stato assunto. Tale soluzione, per i giudici, è risultata coerente con il disposto normativo, senza poter dare alcuna rilevanza di segno contrario alla circostanza che, nel corso del giudizio di merito, al dipendente era stata riconosciuta l’indennità di trasferta. Nel caso specifico, il contratto collettivo di riferimento era il Ccnl mobilità che, all’articolo 77, disciplina specificamente la trasferta e gli altri trattamenti per attività fuori sede. Come affermato dalla Cassazione, tale norma non prevede limiti o eccezioni: l’indennità di trasferta spetta ogni volta che un lavoratore viene inviato temporaneamente a prestare servizio in un Comune diverso da quello in cui è stato assunto e il motivo per cui viene mandato fuori sede non conta ai fini del riconoscimento di tale indennità. Il diritto, quindi, rimane valido anche quando lo spostamento avviene perché il lavoratore, per motivi di salute, non può più svolgere i suoi compiti abituali. In tal caso si è comunque di fronte a un’esigenza di servizio, indispensabile per poter rispettare un obbligo, garantire un diritto e conservare un posto di lavoro. Esigenza, peraltro, implicita nell’esistenza della postazione di lavoro di destinazione all’interno dell’organico aziendale, anche se la stessa è stata creata appositamente per garantire il lavoratore con problemi di salute o se è stata rimodulata per risultare compatibile con le sue condizioni. Di conseguenza la Cassazione ha affermato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia devono essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori e, in tal senso, possono essere anche trasferiti presso altra sede aziendale, con diritto al percepimento dell’indennità di trasferta come disciplinata dal contratto collettivo di riferimento.

Fonte: SOLE24ORE