LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E RAPPORTI DI LAVORO IN CRISI DI IMPRESA

  • 23 Ottobre 2024
  • Circolare n. 20/2024
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza" (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024, sono state introdotte alcune rilevanti modifiche, in particolare agli articoli 189 e 190 del Codice, che incidono sugli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti. Di seguito, riepiloghiamo le principali novità.

Articolo 189 – Rapporti di lavoro subordinato

1. Sospensione dei rapporti di lavoro
Il comma 1 dell’articolo 189 ha subito una modifica significativa: è stato eliminato il riferimento all'impossibilità di licenziare in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale ("L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento"). Tuttavia, il principio generale resta inalterato: la dichiarazione di liquidazione giudiziale comporta la sospensione, e non l’estinzione, dei rapporti di lavoro esistenti. Rimane comunque facoltà del curatore decidere se subentrare o recedere da tali rapporti.

2. Effetti del recesso
È confermato che il recesso del curatore dai rapporti di lavoro sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione. Anche il subentro decorre dal momento in cui il curatore ne dà comunicazione ai lavoratori interessati. Tra le novità, si segnala che il curatore non è più tenuto a trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro trenta giorni dalla sua nomina, l’elenco dei dipendenti in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

3. Indennità per i lavoratori
Un nuovo periodo è stato aggiunto al terzo comma: in caso di cessazione dei rapporti di lavoro sospesi, i lavoratori non sono tenuti a restituire eventuali somme percepite a titolo di assistenza o previdenza durante il periodo di sospensione. Rimane invariato il principio secondo cui, qualora il curatore non comunichi il subentro entro quattro mesi dall’apertura della liquidazione, i rapporti di lavoro cessano automaticamente con effetto retroattivo dalla data di apertura della procedura.

4. Proroga del termine di cessazione
Il quarto comma è stato oggetto di alcune modifiche. In sintesi, il curatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto il recesso dai rapporti di lavoro qualora non sia disposta né autorizzata la prosecuzione dell’attività aziendale. Se il curatore non agisce entro quattro mesi, i rapporti di lavoro si considerano cessati.
Questo termine può essere prorogato fino a otto mesi, su autorizzazione del giudice delegato, qualora vi siano elementi concreti che giustifichino la prosecuzione dell’attività o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.

Articolo 190 – Trattamento NASpi

Il trattamento NASpi resta disciplinato secondo i principi già noti: in caso di estinzione dei rapporti di lavoro per effetto della liquidazione giudiziale, i lavoratori hanno diritto alla NASpi, a condizione che sussistano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 22/2015. La novità introdotta dal correttivo riguarda il nuovo comma 1-bis, che specifica che “i termini per la presentazione della domanda di NASpi decorrono dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o dalle dimissioni del lavoratore”.

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