RINNOVO CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - CONFCOMMERCIO

  • 16 Aprile 2024
  • Circolare n. 10/2024

Gentile Cliente,

la presente per riepilogare le novità previste dall’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI – CONFCOMMERCIO firmato il 22 marzo 2024, scaduto in data 31 dicembre 2019.

 

Di seguito si riportano i principali contenuti economici:

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a € 240,00 lordi per il IV livello, da riparametrare sugli altri livelli, da corrispondere in 6 tranche:

·         € 30,00 dal 1° aprile 2023

·         € 70,00 dal 1° aprile 2024

·         € 30,00 dal 1° marzo 2025

·         € 35,00 dal 1° novembre 2025

·         € 35,00 dal 1° novembre 2026

·         € 40,00 dal 1° febbraio 2027

Per effetto degli incrementi retributivi concordati dalle Parti, gli importi della paga base per il 2024 risultano i seguenti.

 

Livello

Paga base al 31/03/2024

Paga base dal 01/04/2024

 + Contingenza

Q

1.948,72

2.070,23

540,37

1.755,41

1.864,89

537,52

1.518,42

1.613,11

532,54

1.297,84

1.378,78

527,90

1.122,46

1.192,46

524,22

1.014,11

1.077,35

521,94

910,44

967,22

519,76

779,47

828,08

517,51

 

Operatori di vendita:

Cat.

Paga base al 31/03/2024

Paga base dal 01/04/2024

+ Contingenza

I

1.059,56

1.125,64

530,04

II

887,96

943,44

526,11

 

Trattasi della paga base comprensiva dell'acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella "paga base" con il presente rinnovo.

 

UNA TANTUM

Le Parti hanno inoltre concordato a favore dei lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, l’erogazione di un importo UNA TANTUM, a compensazione del periodo di vacanza contrattuale, pari ad € 350,00 lordi per il VI livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, erogata nelle seguenti tranche:

€ 175,00 1° luglio 2024;

€ 175,00 1° luglio 2025.


L'importo, inoltre, deve essere proporzionalmente ridotto in caso di:

assenze o aspettative non retribuite 

periodi di lavoro a tempo parziale

sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale;

in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa.

Tale non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.

Gli importi andranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.


Ulteriori aspetti contrattuali

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il rinnovo in oggetto, con riferimento alla delega alla contrattazione collettiva di cui all’art. 19 co. 1 lett. a) D. Lgs n. 81/2015, definisce le causali per le quali è legittima l'apposizione del termine al contratto individuale di lavoro oltre i 12 mesi e non eccedente i 24 mesi e che vanno specificatamente dettagliate nel contratto individuale.

Di seguito se ne riportano alcune:

saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;

fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale, compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera; 

festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;

festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua; 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L'accordo prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST sia incrementato di € 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST sarà pari a € 15,00 mensili complessivi (€ 13,00 a carico datore di lavoro e € 2,00 a carico lavoratore).


A CURA DEL CENTRO STUDI - STUDIO GAMBALONGA & PARTNERS STP 

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