RIFORMA FISCALE 2024
Con il D. Lgs.
30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023
n. 303, attuativo della legge delega per la riforma
fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in materia di
IRPEF.
1)
Riduzione delle aliquote Irpef da quattro
a tre
L’art. 1 comma 1) del D. Lgs. 216/2023 riduce
da quattro a tre, per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni di reddito
e le relative aliquote IRPEF di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR.
Nel
dettaglio:
Ø
fino a €
28.000 aliquota del 23%;
Ø
da €
28.000 a € 50.000 aliquota del 35%;
Ø
oltre €
50.000 aliquota del 43%.
Quindi, rispetto al periodo d’imposta 2023,
vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito, applicando un’aliquota del
23% per il reddito complessivo fino a € 28.000.
Reddito |
Aliquota |
||
Fino a € 15.000 |
23% |
Fino a € 28.000 |
23% |
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 |
25% |
||
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 50.000 |
43% |
Oltre € 50.000 |
43% |
Per
effetto di tale riforma, l’aliquota diminuisce di due punti percentuali per la
fascia di reddito superiore a € 15.000 ma inferiore a € 28.000 comportando un
risparmio di € 260 (13.000x2%).
2)
Detrazioni per lavoro dipendente
Per il solo
periodo d’imposta 2024, è previsto l’innalzamento
da € 1.880 a € 1.955 della
detrazione d’imposta per i redditi
di lavoro dipendente ed assimilati, per i
lavoratori con reddito
complessivo fino a € 15.000
ex art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.
Viene in questo modo equiparata l’area di esenzione fiscale (no tax area) dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a € 8.500. La detrazione di € 1.955 è infatti pari all’imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di € 8.500.
Trattamento Integrativo
Per reddito
complessivo non superiore e € 15.000, per il solo periodo
d’imposta 2024, le somme riconosciute a titolo di
“trattamento integrativo”, sono riconosciute per intero (€ 1.200 annuo) a condizione che l’imposta lorda sia superiore
all’importo della detrazione spettante, diminuito di € 75,00, rapportato al periodo di lavoro
nell’anno.
Il suddetto
importo di € 75,00 rappresenta infatti l’incremento della detrazione di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 216/2023 (da € 1.880 a € 1.955), che non viene quindi
preso in considerazione ai fini della spettanza del “trattamento integrativo”.
Per beneficiare del “trattamento integrativo” è infatti necessario che i
soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti
redditi assimilati abbiano
un’IRPEF lorda, generata
da tali redditi,
superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente
(capienza fiscale ovvero imposta dovuta sia maggiore della detrazione
spettante).
Per reddito
complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 il trattamento
integrativo è riconosciuto, non automaticamente in busta paga, ma potrà
essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che
la somma di determinate detrazioni:
Ø per carichi
di famiglia;
Ø per reddito
da lavoro dipendente e assimilati;
Ø per interessi
passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021;
Ø per le rate
relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese
sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici;
Ø nonché a
detrazioni previste da altre disposizioni normative
sia di ammontare superiore all’imposta
lorda.