RIFORMA FISCALE 2024

  • 20 Febbraio 2024
  • Circolare n. 05/2024

Con il D. Lgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo  della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in materia di IRPEF.

1)      Riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre

L’art. 1 comma 1) del D. Lgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR.

Nel dettaglio:

Ø  fino a € 28.000 aliquota del 23%;

Ø  da € 28.000 a € 50.000 aliquota del 35%;

Ø  oltre € 50.000 aliquota del 43%.

 

Quindi, rispetto al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito, applicando un’aliquota del 23% per il reddito complessivo fino a € 28.000.

 

PERIODO D’IMPOSTA 2023

PERIODO D’IMPOSTA 2024

Reddito

Aliquota

Reddito

Aliquota

Fino a 15.000

23%

Fino a28.000

23%

 Oltre15.000 e fino a € 28.000

25%

 Oltre28.000 e fino a50.000

35%

Oltre28.000 e fino a50.000

35%

Oltre50.000

43%

Oltre 50.000

43%

 

Per effetto di tale riforma, l’aliquota diminuisce di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a € 15.000 ma inferiore a € 28.000 comportando un risparmio di € 260 (13.000x2%).

 

2)      Detrazioni per lavoro dipendente

Per il solo periodo d’imposta 2024, è previsto l’innalzamento da € 1.880 a1.955 della detrazione d’imposta per i redditi                             di lavoro dipendente ed assimilati, per i lavoratori con reddito                       complessivo fino a15.000 ex art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.

Viene in questo modo equiparata l’area di esenzione fiscale (no tax area) dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella  prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a € 8.500. La detrazione di € 1.955 è infatti pari all’imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di8.500.


 Trattamento Integrativo


Per reddito complessivo non superiore e € 15.000, per il solo periodo d’imposta 2024, le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo”, sono riconosciute per intero (€ 1.200 annuo) a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante, diminuito di            € 75,00, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.


Il suddetto importo di € 75,00 rappresenta infatti l’incremento della detrazione di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 216/2023 (da1.880 a1.955), che non viene  quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del “trattamento integrativo”.


Per beneficiare del “trattamento integrativo” è infatti necessario                  che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un’IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente (capienza fiscale ovvero imposta dovuta sia maggiore della detrazione spettante).


Per reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 il trattamento integrativo è riconosciuto, non automaticamente in busta paga, ma potrà essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che la somma di determinate detrazioni:


Ø  per carichi di famiglia;


Ø  per reddito da lavoro dipendente e assimilati;


Ø  per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021;


Ø  per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;


Ø  nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative


sia di ammontare superiore all’imposta lorda.