TFR e cessazione del rapporto di lavoro dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito
- 5 Marzo 2026
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Con l' Ordinanza n. 4422 del 27 febbraio 2026 , la Suprema Corte di Cassazione interviene in seguito al ricorso promosso da un lavoratore diretto ad ottenere il TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS . La vicenda si colloca all'esito di una risoluzione consensuale del contratto di affitto dell'azienda con retrocessione dei lavoratori in capo al fallimento . La doglianza dell'INPS si muove dal fatto che era stato riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere dal Fondo il pagamento del TFR il cui credito era stato ammesso al fallimento del datore di lavoro cedente, nonostante il lavoratore avesse proseguito l'attività di lavoro in favore di altro datore in bonis per intervenuta cessione di azienda, con annessa responsabilità del cessionario in bonis ai sensi dell'art. 2112 cc. La Corte di Cassazione dichiara tuttavia infondato il motivo di ricorso, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per la corresponsione del TFR, nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al requisito dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 297/1982. Pertanto, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito , dovendosi escludere la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 cc con il Fondo.