Smart Working: nuovi obblighi di sicurezza e sanzioni

Smart Working: nuovi obblighi di sicurezza e sanzioni

  • 7 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Dal 7 aprile 2026, la Legge 34/2026 modifica il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), introducendo rilevanti novità per lo smart working. Il nuovo art. 3, comma 7-bis, stabilisce che per il lavoro agile svolto in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore, tutti gli obblighi di sicurezza compatibili, inclusi quelli sui videoterminali, si assolvono con una specifica informativa scritta. Questa informativa, da consegnare con cadenza almeno annuale al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. La norma, che richiama l'art. 22 della L. 81/2017, rafforza il principio di responsabilizzazione del lavoratore, il quale resta tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro 5. L'inserimento nel Testo Unico chiarisce la distinzione con il telelavoro e conferma che l'informativa è lo strumento principale di tutela a disposizione del datore di lavoro. Di fondamentale importanza è l'introduzione di una sanzione penale per l'omessa o incompleta informativa: il novellato art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro