Retribuzione feriale: per le indennità continuative escluse rileva l’effetto dissuasivo

Retribuzione feriale: per le indennità continuative escluse rileva l’effetto dissuasivo

  • 9 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 giugno 2026, n. 18529, ha ritenuto che, in materia di ferie annuali retribuite, l’art. 7, Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, impone che il lavoratore percepisca durante il periodo feriale una retribuzione sostanzialmente comparabile a quella ordinariamente goduta in costanza di lavoro, dovendosi includere tutte le voci economicamente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale rivestito. Tuttavia, l’inclusione delle singole componenti retributive non opera in via automatica, essendo necessario verificare in concreto se la loro esclusione sia idonea a determinare una riduzione apprezzabile del trattamento economico tale da esercitare un effetto dissuasivo sull’effettiva fruizione delle ferie. Ne consegue che il mancato computo della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale e dell’indennità per assenza dalla residenza non determina il diritto alle relative differenze retributive qualora l’incidenza complessiva di tali emolumenti sul trattamento economico ordinario risulti talmente contenuta da escludere qualsiasi effetto deterrente rispetto all’esercizio del diritto al riposo annuale. La controversia all’esame dei Supremi giudici riguarda un macchinista dipendente di una società ferroviaria, che aveva rivendicato l’inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell’indennità per assenza dalla residenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo la natura non occasionale delle 2 voci retributive e il loro collegamento con le mansioni svolte. La Corte d’Appello aveva, invece, riformato la decisione, escludendo il diritto alle differenze retributive richieste. Secondo i giudici territoriali, infatti, l’incidenza complessiva delle 2 indennità sulla retribuzione ordinaria era pari al 3,37%, percentuale ritenuta insufficiente a determinare un effetto deterrente rispetto all’esercizio del diritto alle ferie. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 7, Direttiva 2003/88/CE, dell’art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europe, e della normativa nazionale in materia di ferie. In particolare, sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso dal trattamento feriale compensi strettamente connessi alle mansioni e allo status professionale, attribuendo eccessivo rilievo alle previsioni della contrattazione collettiva e all’entità economica delle indennità. La Cassazione respinge il ricorso e richiama i principi elaborati dalla CGUE, secondo cui durante le ferie annuali il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinariamente percepita durante l’attività lavorativa. Tale principio risponde all’esigenza di evitare che una diminuzione del trattamento economico possa scoraggiare il dipendente dall’esercitare il diritto al riposo, compromettendo le finalità di tutela della salute e della sicurezza perseguite dalla normativa europea. La retribuzione feriale deve, quindi, comprendere gli importi pecuniari intrinsecamente collegati all’esecuzione delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore.
La Corte ribadisce che, per individuare le componenti da includere, occorre verificare il nesso funzionale tra ciascuna voce retributiva e le attività normalmente svolte, tenendo conto della continuità dell’erogazione e delle caratteristiche delle prestazioni lavorative. Con specifico riferimento al settore ferroviario, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che la parte variabile dell’IUP è funzionalmente collegata alle mansioni tipiche del personale viaggiante e costituisce una componente ordinariamente corrisposta durante i periodi di lavoro. Analogamente, l’indennità per assenza dalla residenza è destinata a compensare il disagio derivante dall’assenza di una sede fissa e dalla necessità di svolgere l’attività in continuo movimento, lontano dalla residenza o dalla sede formale di lavoro. Entrambe le indennità, pertanto, presentano caratteristiche che possono giustificarne l’inclusione nella retribuzione feriale. Tuttavia, precisa la Cassazione, il collegamento con le mansioni e la corresponsione continuativa non sono sufficienti, da soli, a determinare automaticamente il diritto al loro computo. Occorre, infatti, verificare se l’esclusione delle voci contestate determini una riduzione della retribuzione idonea a scoraggiare concretamente la fruizione delle ferie. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva effettuato tale valutazione, accertando che le 2 indennità rappresentavano complessivamente soltanto il 3,37% del trattamento economico spettante al lavoratore. La riduzione risultava, pertanto, talmente limitata da non compromettere la sostanziale equiparabilità tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale. La Suprema Corte ritiene che tale accertamento, fondato su una valutazione di merito priva di errori logici o giuridici, non possa essere sindacato in sede di legittimità. Un ulteriore elemento valorizzato riguarda il criterio temporale utilizzato per confrontare i trattamenti economici: quando le differenze retributive vengono rivendicate su base annuale, il confronto deve essere effettuato tra periodi omogenei, senza assumere come parametro la sola retribuzione ordinaria mensile. La Cassazione distingue così la fattispecie esaminata da precedenti controversie, nelle quali l’esclusione di una pluralità di voci retributive aveva prodotto una diminuzione economicamente significativa, potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie. Alla luce di quanto sopra, la verifica della corretta retribuzione feriale richiede non soltanto l’accertamento del collegamento delle indennità con le mansioni abituali, ma anche una valutazione della loro effettiva incidenza economica sul trattamento complessivo. Non viene individuata una soglia percentuale generale al di sotto della quale l’esclusione delle indennità sia sempre legittima: il giudizio resta legato alle circostanze concrete e alla capacità della riduzione retributiva di scoraggiare il godimento delle ferie.