Recesso e sanzione conservativa

Recesso e sanzione conservativa

  • 29 Aprile 2022
  • Pubblicazioni
Si applica il regime di tutela reale di cui all’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori anche nell’ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale (ccnl), in relazione a un fatto più grave di quello posto a base del licenziamento disciplinare e non tipizzato dal medesimo contratto, preveda l’applicazione di una sanzione conservativa. Posto che il ccnl indica in via esemplificativa le condotte alle quali sono associate le sanzioni conservative, facendo riferimento alla «gravità della mancanza e nel rispetto del principio di proporzionalità», il giudice è autorizzato a svolgere una valutazione «in concreto» e a concludere che il fatto addebitato è riconducibile «per contiguo disvalore disciplinare» ad altra fattispecie aperta punibile con sanzione conservativa. La Cassazione ha espresso questi principi (sentenza 13063/2022 del 26 aprile scorso ) sulla scorta del più recente indirizzo per cui si applica la reintegrazione in servizio ex articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori anche alle previsioni del contratto collettivo che ricollegano la sanzione conservativa all’illecito disciplinare attraverso l’uso di clausole generali o elastiche. In forza di questo orientamento, l’utilizzo di formulazioni di contenuto aperto (ad esempio, «grave negligenza», «lieve insubordinazione») consente al giudice di ricondurre il fatto contestato nel perimetro della sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo.