ESONERO PER LAVORATRICI MADRI
Con la presente si comunica che Inps
con circolare n.27 del 31.01.2024 rende operativa dal mese di febbraio 2024
l’applicazione dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio per l’anno 2024,
in via sperimentale, all’art. 1, commi compresi tra il 180 e 182. Di seguito i requisiti necessari per accedere
a tale esonero, ponendo precisazioni e chiarimenti in riferimento alle
procedure al fine di adempiere nel modo corretto sia per le lavoratrici e sia
per i datori di lavoro.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2026, spetterà un esonero del 100% della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle
lavoratrici madri di:
1.
tre o
più figli;
2.
con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3.
fino
al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più
piccolo o fino al 31 dicembre 2026.
È previsto, inoltre, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero pari al 100% della quota dei
contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico
delle lavoratrici madri di:
1.
di due
figli;
2.
con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3.
fino
al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o
fino al 31 dicembre 2024.
Per entrambe, tale esonero
corrisponde nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base
mensile, con massimo 250 euro mensili (pari a 8,06 euro al giorno).
L’ esonero è fruibile dalle madri
impiegate sia nel settore pubblico che nel settore privato.
Il requisito, per le madri con più di tre figli, si intende realizzato al momento della nascita del terzo figlio e termina al compimento del diciottesimo compleanno del più piccolo (fruibile fino ai 17 anni e 364 giorni), mentre per le madri con due figli, si intende realizzato al momento della nascita del secondo figlio e termina al compimento del decimo compleanno del secondo figlio (fruibile fino ai 9 anni e 364 giorni).
Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
Non è previsto un riproporzionamento per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
I rapporti di lavoro domestico sono esclusi dall’applicazione di questo esonero.
Tale esonero è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente. Risulta strutturalmente alternativo per le lavoratrici madri con due o più figli per il 2024 all’esonero IVS 6-7%.
Adempimenti della lavoratrice
Al fine di usufruire della misura in trattazione, le lavoratrici devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, comunicando allo stesso il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli
A CURA DEL CENTRO STUDI - STUDIO GAMBALONGA & PARTNERS STP
tutti i diritti sono riservati.