Part-time e lavoro supplementare: no alla trasformazione automatica in full-time

Part-time e lavoro supplementare: no alla trasformazione automatica in full-time

  • 11 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Catania, con sentenza 701/2026 del 17 febbraio, ha affrontato il duplice tema del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno e la pretesa di superiore inquadramento. Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale un lavoratore, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 50%, con mansioni di addetto ai servizi mensa, livello sesto del Ccnl per i dipendenti delle aziende del settore turismo, ha rivendicato la trasformazione del contratto in full - time rappresentando che le ore di lavoro effettivamente svolte erano superiori a quelle previste dal contratto e il riconoscimento del superiore livello di inquadramento in funzione dell’anzianità di servizio. Il Tribunale di Catania, esaminate partitamente le singole domande, ha rigettato integralmente il ricorso. Per quanto riguarda la domanda di trasformazione del contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno, il Tribunale ha evidenziato che la domanda di trasformazione del contratto in full-time o, in subordine, «su un orario di lavoro per 30/35 ore settimanali» in luogo delle 20 ore settimanali sin dalla costituzione del rapporto di lavoro non può trovare accoglimento in quanto l’articolo 6 del Dlgs 81/2015, prevede espressamente che «Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. […] Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 66 del 2003». Il datore di lavoro, prosegue il Tribunale, ha, dunque la facoltà di richiedere ai propri dipendenti part-time lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto all’orario concordato a livello individuale senza che l’esercizio di tale jus variandi determini alcuna automatica trasformazione del rapporto di lavoro in full-time. Lo stesso contratto collettivo applicato al rapporto demanda alla contrattazione integrativa di stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno, prevedendo in assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, il ricorso al lavoro supplementare sino a un limite massimo di 180 ore annue, in presenza di specifiche esigenze organizzative. Nel caso esaminato dal Tribunale il superamento del limite massimo risultava giustificato dall’esigenza di fronteggiare l’assenteismo dei dipendenti, come documentato dalla società resistente. Il superamento dell’orario di lavoro contrattuale nel caso in esame non ha mai raggiunto il tempo pieno e le ore di lavoro supplementare sono state svolte nel corso degli anni con notevole variabilità, a seconda delle richieste dal datore di lavoro sulla scorta delle mutevoli esigenze organizzative fronteggiate attraverso il ricorso al lavoro straordinario, che è sempre stato regolarmente retribuito. La ricostruzione del rapporto nei termini sopra descritti esclude – secondo la decisione che si commenta - la trasformazione del rapporto da part-time a full-time per fatti concludenti, atteso che affinché tale trasformazione possa realizzarsi è necessario che lo svolgimento di un orario di lavoro corrispondente a quello a tempo pieno sia stato costante, continuativo e sistematico per un periodo di tempo apprezzabile dovendo emergere una volontà, anche implicita, delle parti di modificare stabilmente l’entità dell’impegno lavorativo (Cassazione 4550/2024 e 3293/2024). Caratteri che non sono stati ritenuti sussistenti nel caso in esame. Anche la domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento e delle differenze retributive è stata rigettata dal Tribunale. Nel caso di specie il lavoratore ha rivendicato il riconoscimento delle mansioni superiori solo in virtù della disciplina contrattuale che, ad avviso del ricorrente, farebbe conseguire il diritto al livello superiore dopo un anno di servizio. In particolare, il Ccnl per i dipendenti dalle aziende del settore turismo applicato al rapporto in contestazione prevede che sono inquadrati al livello VI «i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè […] addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore». Di contro sono inquadrati al livello rivendicato VI super «i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè […] addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel Settore». Secondo il Tribunale la prospettazione del lavoratore non può essere accolta atteso che la disciplina contrattuale non prevede un passaggio automatico nella categoria superiore solo in virtù dell’anzianità aziendale del lavoratore, che risulta un presupposto ma non il solo, dovendo il lavoratore dimostrare altresì di aver acquisito delle capacità tecnico pratiche e segnatamente nell’ambito dei servizi mensa di aver partecipato «alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa», prova che nel caso in esame non è stata fornita con conseguente rigetto anche della domanda volta ad ottenere l’inquadramento nella superiore qualifica.

Fonte: SOLE24ORE