Maxi deduzione neoassunti, società collegate fuori dal calcolo
- 17 Giugno 2025
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Per il calcolo della maxi deduzione del 120%/130%, le società collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno. Lo prevede l’articolo 3 del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 12 giugno che, nel modificare l’articolo 4, comma, del Dlgs 216/2023, ha eliminato le società collegate ex articolo 2359 del codice civile da quelle oggetto di verifica ai fini del calcolo dell’incremento e del decremento del personale del gruppo. Anteriormente a questa modifica, la lettera b), comma 7, dell’articolo 4 del decreto escludeva le sole «società collegate altresì controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno», in quanto tali ricadenti nel gruppo di appartenenza della controllante residente. Inoltre, l’agenzia delle Entrate nella circolare 1/2025, paragrafo 2.2., aveva individuato un’ulteriore categoria di società collegate da non considerare ai fini del gruppo interno, e cioè quelle che «contestualmente risultano essere anche imprese controllanti di una o più società». Per effetto del recente intervento correttivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, tutte le società collegate devono essere escluse dal perimetro del cosiddetto gruppo interno, utile alla verifica degli incrementi occupazionali che danno diritto alla maggiore deduzione. Nella Relazione Illustrativa del decreto è altresì precisato che l’esclusione deve considerarsi estesa anche alle società a controllo congiunto, espressamente richiamate nonché definite dall’articolo 1 del dm attuativo del 25 giugno 2024, cioè quelle che per disposizione legale, statutaria o per patto parasociale richiedono il consenso unanime di tutte le parti controllanti ai fini dell’assunzione di decisioni finanziarie, gestionali strategiche. Ne consegue che le società collegate non appartenenti ad alcun gruppo (e cioè non controllate da nessuna altra società residente), così come le società a controllo congiunto (anch’esse prive del controllo esercitato da una singola società) ai fini della maxi deduzione del 120%/130% dovrebbero essere autonomamente considerate come singole società non riconducibili ad alcun gruppo. A seguito della modifica normativa il gruppo “interno” oggetto di verifica è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Al fine di evitare distorsioni nell’uso dell’agevolazione, l’agenzia delle Entrate nella propria circolare ha considerato incluse anche le società fiduciarie, gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, nonché le persone fisiche che svolgono di fatto un ruolo di capogruppo o aggregatore. Il decreto correttivo lascia invece intatto l’ulteriore vincolo a cui è sottoposta la verifica del gruppo, e cioè il cosiddetto decremento occupazionale complessivo, definito dall’articolo 1 del dm attuativo come «il decremento dei lavoratori dipendenti complessivi, inclusi i tempi determinati, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo precedente». Sostanzialmente tale ulteriore condizione misura quante delle risorse in essere nell’anno precedente siano state mantenute nell’anno in cui sono state realizzate le nuove assunzioni a tempo indeterminato con diritto all’agevolazione. Come illustrato nell’esempio contenuto nella Relazione Illustrativa del decreto attuativo, l’eventuale riduzione di personale anche di una singola azienda del gruppo, comporta una proporzionale riduzione del costo oggetto della maggiorazione del 20% o del 30 per cento. Quest’ultimo, come previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 è pari al minore importo tra il costo del lavoro dei nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento complessivo del costo del personale classificato alla voce B9 del conto economico rispetto a quello dell’anno precedente.
Fonte: SOLE24ORE