Nel caso oggetto dell'Ordinanza 23 febbraio 2026 n. 4077 della Corte di Cassazione, il Tribunale di primo grado aveva rigettato le domande proposte da un lavoratore nei confronti del soggetto presso cui aveva prestato attività lavorativa. La Corte distrettuale - accogliendo parzialmente l’appello proposto contro la sentenza di primo grado - aveva ritenuto provato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 9 gennaio 2001 al 31 ottobre 2003. Durante tale rapporto il lavoratore sarebbe stato inquadrato nel VII livello del CCNL di settore, osservando un orario di lavoro nei limiti di quello contrattualmente previsto. Tenuto conto della retribuzione mensile percepita pari a 232 euro e sulla base della nuova CTU contabile fatta espletare in secondo grado, la Corte aveva determinato in 26.839,01 euro lordi la somma spettante al lavoratore, di cui 2.668,19 euro a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazioni. Il soggetto soccombente proponeva ricorso in cassazione contro la pronuncia d’appello, affidandosi ad un unico motivo, a cui resisteva il lavoratore con controricorso contenente ricorso incidentale a mezzo di 4 motivi. Con riferimento al ricorso principale, la Corte di Cassazione precisa che i giudici di merito non hanno affermato che “le modalità lavorative dal 2001 al 2003 sarebbero state contraddistinte da un rapporto full‑time anziché part‑time stante la mancata prova scritta inerente il nuovo rapporto che rimane a carico del datore di lavoro”. Ad avviso della Corte d’appello il datore di lavoro aveva, invece, dedotto che il lavoratore “aveva lavorato alle proprie dipendenze solo dal 01/07/2001 al 31/10/ 2003 e con un rapporto di lavoro part‑time”. E ha poi osservato che tale presunto rapporto a tempo parziale avrebbe dovuto “risultare da un contratto scritto, che era onere del datore di lavoro produrre e a tale onere egli non aveva adempiuto”. Sulla base di tale rilievo, i giudici di merito hanno, quindi, desunto che il rapporto si fosse svolto secondo “i limiti orari contrattuali”, trovando riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito di aver visto il lavoratore operare sia al mattino sia al pomeriggio durante tutto l’anno. Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito non hanno mai sostenuto che il lavoratore avesse allegato “l’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro per il periodo precedente al 2001”, come, invece, sostenuto oggi dal datore di lavoro. Secondo quest’ultimo, la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare l’onere, gravante sul lavoratore che assume la novazione del rapporto, di “mettere in mora” il datore di lavoro attraverso una diffida, poiché il rapporto non potrebbe essere unilateralmente trasformato. Tali argomentazioni risultano del tutto estranee sia all’oggetto del giudizio sia alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non essendo mai stata messa in discussione l’esistenza di un “nuovo rapporto di lavoro”, né si è mai trattato di una sua presunta “novazione” o “trasformazione”. Con riferimento al ricorso incidentale, per quanto di precipuo interesse, viene considerato infondato il quarto motivo del ricorso. La Corte d’appello, con riguardo al dedotto licenziamento orale, ha richiamato il principio - ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui il lavoratore che impugna il licenziamento sostenendo che è stato intimato senza forma scritta ha l’onere di dimostrare, quale fatto costitutivo della propria domanda, che la cessazione del rapporto sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata mediante comportamenti concludenti. Non è sufficiente dimostrare “la mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa”; qualora il datore di lavoro eccepisca le dimissioni del lavoratore e, all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore va respinta in applicazione dell’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 3822/2019). Alla luce di tali principi, evidenzia la Corte di Cassazione, la Corte territoriale ha correttamente osservato non solo che il lavoratore non ha assolto il proprio onere probatorio, ma anche che agli atti risultava un elemento di prova contrario: una lettera di dimissioni, datata 31 ottobre 2003 e sottoscritta dal lavoratore, la cui firma non è mai stata disconosciuta. I precedenti giurisprudenziali richiamati dal lavoratore risultano, invece, superati o non pertinenti rispetto alla fattispecie. In particolare, è erroneo il richiamo alla violazione dell’art. 5 L. 604/1966, disposizione che attiene all’onere probatorio relativo alla giusta causa o al giustificato motivo del licenziamento, non rilevante il caso di specie, che riguarda, invece, l’allegazione e la prova dell’esistenza stessa del licenziamento.Correttamente, quindi, i giudici d’appello hanno:
constatato l’assenza di prova del presunto licenziamento orale, la cui dimostrazione incombeva sul lavoratore;
riconosciuto la validità delle dimissioni, già considerate dal giudice di primo grado e risultanti da una lettera firmata dal lavoratore e mai disconosciuta.In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese di lite.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL