Licenziamento per superamento del comporto e lavoratore disabile: nulla la discriminazione indiretta, risarcimento parametrato alle retribuzioni perse senza riduzioni per il

Licenziamento per superamento del comporto e lavoratore disabile: nulla la discriminazione indiretta, risarcimento parametrato alle retribuzioni perse senza riduzioni per il "silenzio" sulle condizioni di salute

  • 11 Marzo 2026
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Con ordinanza del 2/03/2026, n. 4623, la Cassazione ha ribadito che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'applicazione al lavoratore disabile dell'ordinario termine di comporto integra discriminazione indiretta, poiché la mancata considerazione del maggior rischio di morbilità connesso alla disabilità trasforma un criterio solo apparentemente neutro in una prassi pregiudizievole per il gruppo protetto. Accertata la nullità del licenziamento discriminatorio e la colpa del datore, l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 2, l. n. 300/1970 non può essere compressa alla misura minima di cinque mensilità in ragione di una graduazione dell'intensità della colpa datoriale, poiché tale minimo costituisce solo una soglia non eliminabile e non un tetto massimo, e il risarcimento va commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, sulla base della presunzione legale iuris tantum di danno. Il silenzio del lavoratore sulle proprie condizioni di salute non è idoneo a ridurre l'indennizzo, non sussistendo alcun obbligo o onere di autoesposizione di dati sanitari al di fuori di una previa, doverosa interlocuzione attivata dal datore di lavoro, sul quale grava l'onere di acquisire informazioni e di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli ex art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003.