Licenziamento sproporzionato e Jobs Act: niente reintegra, solo indennità
- 5 Marzo 2026
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Con la sentenza n. 4371/2026, la Cassazione ribadisce la distinzione tra insussistenza del fatto e sproporzione nel licenziamento disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva sincronizzato file aziendali strategici mentre era in ferie. La Corte ha ritenuto il "fatto materiale" sussistente e disciplinarmente rilevante, ma ha giudicato la sanzione espulsiva sproporzionata, in assenza di prova di un intento fraudolento o di un danno concreto per l'azienda. Questa valutazione esclude l'applicazione della tutela reintegratoria, che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 riserva alla sola ipotesi di "insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore". Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato estinto, con il riconoscimento al lavoratore della sola tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto. La pronuncia consolida l'orientamento secondo cui, nel regime delle tutele crescenti, la carenza di proporzionalità della sanzione espulsiva conduce unicamente a una compensazione economica, senza ripristino del rapporto.