Licenziamento per inidoneità: il datore di lavoro risponde dell'errore del medico competente

Licenziamento per inidoneità: il datore di lavoro risponde dell'errore del medico competente

  • 4 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4624 del 2/3/2026, ha affermato che il datore di lavoro risponde dell'erronea valutazione di inidoneità formulata dal medico competente, non potendo essere esonerato dalla responsabilità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria, agisce come suo ausiliario. Pertanto, in base all'art. 1228 c.c., il datore risponde anche dei fatti dolosi o colposi di quest'ultimo. La Suprema Corte ha chiarito che la colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa per il solo fatto di aver confidato nel giudizio del medico, a differenza dei casi in cui la decisione si fondi su accertamenti di strutture sanitarie pubbliche. Di conseguenza, se il licenziamento per sopravvenuta inidoneità viene dichiarato illegittimo perché basato su una valutazione medica errata, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno, poiché l'errore del suo ausiliario gli è direttamente imputabile.