Licenziamento per superamento del comportamento frazionato: non si contano i periodi pregressi per i quali è intervenuta una rinunzia tacita del datore

Licenziamento per superamento del comportamento frazionato: non si contano i periodi pregressi per i quali è intervenuta una rinunzia tacita del datore

  • 7 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Il Giudice di secondo grado dichiarava illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comportamento frazionato dell'operatrice socio-sanitaria, condannando la società alla sua reintegra e al versamento nei suoi confronti di un'indennità risarcitoria. Ai sensi del CCNL applicabile, il comportamento frazionato era pari a 120 giorni nell'arco del triennio precedente l'ultimo evento morboso, periodo complessivo che la dipendente aveva superato , ma in vista dell' inerzia del datore di lavoro , ella aveva continuato a lavorare per un altro anno e tre mesi , interpretando detto periodo di inerzia come una rinuncia del datore di lavoro al potere di licenziamento, con annessa volontà di proseguire il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione avalla la tesi della lavoratrice ( Ordinanza n. 7975 del 31 marzo 2026 ), evidenziando che dopo una rinunzia tacita all'esercizio del potere di recesso riferito a determinate assenze per malattia, il datore di lavoro non perde certo il potere di licenziare se si verificano altre assenze successive, ma resta fermo il fatto che nell'esercizio di tale potere non potranno più essere considerate quelle assenze pregresse , per le quali sia già intervenuta la rinunzia a licenziare .