Valido il licenziamento per un messaggio su Whatsapp
- 7 Aprile 2026
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Una comunicazione inserita in una chat privata di Whatsapp può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e destinatari, sia idonea a ledere gravemente gli interessi del datore di lavoro e il vincolo fiduciario. Non è dunque decisiva la natura “chiusa” del mezzo utilizzato, se la dichiarazione è resa consapevolmente davanti a più soggetti e presenta un contenuto oggettivamente lesivo. Con l’affermazione di questo principio, la Corte di cassazione (ordinanza 7982/2026), torna ad affrontare un tema molto dibattuto, con esiti differenti: il rilievo disciplinare di un messaggio diffuso tramite Whatsapp. Nel caso specifico, una lavoratrice aveva inviato un messaggio vocale all’interno di una chat, nel quale riferiva direttive interne sull’obbligo di controllo del green pass, criticava l’organizzazione aziendale con espressioni offensive verso colleghi e superiori e, soprattutto, indicava modalità concrete per eludere tali controlli. Il contenuto del messaggio, successivamente diffuso anche su Facebook, è stato ritenuto particolarmente grave non solo per il linguaggio utilizzato, ma anche per la rivelazione di informazioni riservate e per il potenziale impatto sulle misure di sicurezza adottate dall’azienda. La Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento, costruisce il proprio ragionamento su alcuni passaggi chiave. In primo luogo, esclude che la natura “privata” della chat Whatsapp sia di per sé idonea a neutralizzare la rilevanza disciplinare della condotta: il fatto che la comunicazione avvenga in un gruppo implica comunque la presenza di una pluralità di destinatari, qualificabili come “terzi” rispetto all’autore della dichiarazione. In secondo luogo, valorizza il contenuto del messaggio, sottolineando come esso fosse connotato da intenzionalità lesiva, sia sotto il profilo delle espressioni offensive, sia sotto quello della diffusione di informazioni aziendali riservate. Infine, la Corte distingue tra dolo e colpa quanto alla diffusione esterna del messaggio: anche in assenza di volontà di divulgazione all’esterno, la prevedibilità di tale diffusione integra, comunque, un profilo di responsabilità, idoneo a rafforzare il disvalore complessivo della condotta. La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che uniforme. In relazione alle chat private, la giurisprudenza tende in linea di principio a escludere la giusta causa, valorizzando la tutela della segretezza delle comunicazioni e la limitata diffusività del mezzo, salvo ipotesi eccezionalmente gravi (Cassazione 5936/2025). Diverso è il caso dei social “aperti”, come Facebook, dove la potenziale diffusione indiscriminata dei contenuti può aggravare la condotta, pur restando centrale la verifica di elementi quali verità, continenza e proporzionalità (Cassazione 26446/2024). La stessa Suprema corte, del resto, continua a muoversi con un approccio non del tutto uniforme: in alcuni casi il licenziamento viene annullato per difetto di proporzionalità o per il contesto in cui si inserisce la condotta, in altri viene confermato per la violazione dei limiti della critica e per l’impatto reputazionale sull’azienda. In definitiva, la pronuncia conferma che anche le comunicazioni in chat private possono assumere rilievo disciplinare, ma al tempo stesso evidenzia come il confine tra lecito e illecito resti incerto e fortemente dipendente dalle circostanze del caso concreto.
Fonte: SOLE24ORE