Licenziamento senza contestazione, fino a 15 dipendenti solo risarcimento
- 11 Marzo 2026
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L’irrogazione del licenziamento per giusta causa, senza previa contestazione degli addebiti, va assimilata a un’ipotesi di recesso datoriale ingiustificato. È da respingere la tesi contraria per cui il mancato assolvimento della procedura prevista dall’articolo 7 della legge legge 300/1970 costituisce una fattispecie di «nullità di protezione» per contrasto con norma imperativa. Sono due tesi contrapposte, che comportano effetti radicalmente diversi nelle imprese “sotto soglia”. Infatti, considerando ingiustificato il licenziamento per giusta causa intimato senza il rispetto della procedura disciplinare, il rimedio per le aziende che non superano le 15 unità risiede nella mera tutela obbligatoria. Viceversa, se il licenziamento è assimilato a un caso di nullità, il rimedio risiede nella ben più ampia tutela reale piena. In quest’ultimo scenario, il dato occupazionale è irrilevante e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento a titolo risarcitorio di tutte le retribuzioni maturate nell’intervallo non lavorato. Questa seconda tesi, seguita da un indirizzo della giurisprudenza di merito, viene contestata dal Tribunale di Venezia (sentenza del 24 febbraio 2026, giudice Bortolaso) per cui il licenziamento intimato in assenza delle garanzie di difesa previste dall’articolo 7 non costituisce mero vizio formale, ma neppure è un atto nullo. La corretta fattispecie alla quale ricondurre l’atto di recesso per giusta causa, se il datore non ha dato impulso alla fase preliminare di contestazione degli addebiti, è quella del licenziamento privo di giustificazione, da cui conseguono rimedi sanzionatori diversificati in ragione del dato occupazionale dell’impresa. Nelle aziende sotto soglia, in particolare, la tutela varia, per i vecchi assunti, da 2,5 a 6 mensilità (articolo 8 della legge 604/1966) e per i nuovi assunti da 3 a 18 mensilità (articolo 9 del Dlgs 23/2015). Il caso sottoposto al giudice veneziano è relativo a un operaio che il datore ha licenziato in tronco per condotte penalmente rilevanti. Il datore non ha, tuttavia, seguito la procedura disciplinare e il dipendente ha impugnato il licenziamento perché venisse dichiarata la nullità, in linea con l’indirizzo per cui l’inosservanza della previa contestazione è sanzionata con la reintegrazione nelle imprese che non superano 15 dipendenti. Il Tribunale di Venezia non condivide questo approdo e, pur dando atto che la tesi della nullità è seguita da una parte della giurisprudenza di merito, conclude per l’assimilazione alla fattispecie del licenziamento «privo di idonea giustificazione», con condanna del datore all’importo massimo di 6 mensilità della tutela obbligatoria per i vecchi assunti. Anche la Cassazione si è espressa su questo tema e ha equiparato l’assenza della contestazione dell’addebito al caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, applicando nelle imprese sopra soglia non il rimedio della reintegrazione piena per nullità dell’atto, bensì la tutela reale attenuata (articolo 18, comma 4, della legge 300/1970). Il Tribunale di Venezia richiama questa giurisprudenza per concludere che, anche nelle imprese sotto soglia, il licenziamento disciplinare in assenza delle garanzie dell’articolo 7 non è affetto da nullità, ma è ingiustificato e comporta, attesi i più ridotti livelli dimensionali, l’applicazione della sola tutela obbligatoria.
Fonte: SOLE24ORE