Licenziamento per inidoneità sopravvenuta e obbligo di repechage
- 11 Marzo 2026
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4722 del 3 marzo 2026, ha riaffermato i rigorosi doveri del datore di lavoro in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore. Tale recesso, qualificabile come giustificato motivo oggettivo, è legittimo solo se il datore di lavoro assolve a un preciso onere probatorio. Deve dimostrare non solo lo stato di inidoneità, ma soprattutto l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute (c.d. obbligo di repechage). La ricerca di posizioni alternative deve riguardare l'intera struttura aziendale. L'onere di allegare e provare l'impossibilità di ricollocamento è esclusivamente datoriale; il lavoratore non è tenuto a indicare posti disponibili. La Corte ha inoltre chiarito che la mancata impugnazione del giudizio del medico competente non preclude al lavoratore la possibilità di contestare in sede giudiziale la propria inidoneità, non essendo tale giudizio vincolante per il giudice.