Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 462/2025 pubblicata l'8 maggio 2025, ha affrontato il tema dell'infortunio sul lavoro occorso a una dipendente mentre svolgeva le proprie mansioni presso l’abitazione in modalità agile. La pronuncia, per quanto non sviluppi ampie riflessioni giuridiche stante l’accertamento della cessazione della materia del contendere, appare comunque di rilievo non solo per aver riconosciuto la natura lavorativa dell'evento lesivo, ma anche per aver statuito sulla liquidazione delle spese mediche sostenute privatamente dalla lavoratrice. La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di una ricorrente, lavoratrice dipendente, di vedersi riconosciuta una percentuale di invalidità permanente del 12% a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi l'8 aprile 2022, mentre operava dalla propria abitazione. L'INAIL, costituitosi in giudizio, contestava inizialmente il quantum dei postumi permanenti. Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo sulla quantificazione dell'invalidità, accertata in sede peritale collegiale nella misura del 9%. Tale riconoscimento ha determinato, come detto, la cessazione della materia del contendere per quanto attiene all'entità e la quantificazione del danno biologico. Tuttavia, il disaccordo è persistito in merito alla liquidazione delle spese legali e, soprattutto, delle spese mediche sostenute dalla ricorrente per una perizia medico-legale e per prestazioni di carattere privato. L'INAIL, pur riconoscendo le spese legali, si opponeva alla rifusione delle spese mediche private, argomentando che queste dovessero essere documentate e che l'Istituto fosse tenuto a coprirle solo qualora il Servizio Sanitario Nazionale non fosse risultato adeguato, escludendo in altre circostanze la possibilità di visite presso specialisti privati. La sentenza, pur senza offrire un apparato motivazionale di rilievo, dà l’occasione per riflettere sulla tutela assicurativa degli infortuni nel contesto del lavoro agile, una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che ha visto una notevole espansione, soprattutto in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il concetto di "occasione di lavoro" è il fulcro dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La giurisprudenza ha consolidato un'ampia concezione di tale concetto, includendo nella copertura assicurativa qualsiasi situazione riconducibile teleologicamente a un obbligo derivante dal rapporto di lavoro. è irrilevante che “l’evento dannoso sia intervenuto all’esterno dell’azienda, qualora esso si sia verificato pur sempre durante l’orario di lavoro e nel corso della prestazione lavorativa” (Cass. 4723/2005; Trib. Alcamo 8 novembre 2006, n. 205). L'art. 42 c. 2 DL 18/2020, ha espressamente qualificato l'infezione da SARS-CoV-2 come infortunio sul lavoro, ribadendo che le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, purché l'infezione sia avvenuta “in occasione di lavoro”. Nel lavoro agile, la specificità risiede nel fatto cheil luogo di lavoro non è più esclusivamente la sede aziendale, ma può estendersi all'abitazione del lavoratore o a qualunque altro luogo prescelto per la prestazione. Questa estensione comporta una ridefinizione dei confini dell'occasione di lavoro. Come evidenziato anche dalla dottrina , quando l'abitazione o un altro luogo scelto dal lavoratore diventa “luogo di lavoro”, gli eventi che si verificano durante il tragitto tra due luoghi di lavoro non sono più considerati in itinere ma "in attualità di lavoro". L'infortunio occorso alla ricorrente, avvenuto "nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative presso la propria abitazione", rientra chiaramente in questa seconda categoria, configurandosi come infortunio in occasione di lavoro nel luogo in cui la prestazione veniva resa. Un aspetto critico nel lavoro agile è la determinazione della “normalità” del percorso per gli infortuni in itinere e, più in generale, la delimitazione spazio-temporale dell’occasione di lavoro, data la maggiore flessibilità. La dottrina ha suggerito che l’accordo di lavoro agile potrebbe essere utilizzato per predeterminare luoghi e orari, definendo così i confini dell'occasionalità lavorativa. Tuttavia, tale indicazione ha un valore indiziario, e l’indennizzabilità non può dipendere unicamente dalle scelte dell'autonomia individuale, dovendosi escludere il cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero una condotta abnorme, straordinaria e del tutto estranea all'attività lavorativa che interromperebbe il nesso eziologico. Nel caso di specie, l'infortunio è avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni, escludendo quindi la configurabilità di un rischio elettivo legato a deviazioni dal percorso o ad attività personali. La decisione del Tribunale di Padova sul riconoscimento dell'infortunio e delle spese mediche. Il Giudice del Lavoro di Padova ha accolto le richieste della ricorrente per quanto riguarda le spese mediche, nonostante fossero state sostenute per prestazioni di carattere privato e non tramite il Servizio Sanitario Nazionale. La motivazione del Tribunale è particolarmente significativa: ha ritenuto le spese congrue “in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico”. Inoltre, la perizia di parte è stata giudicata “necessitata dalle condizioni fisiche del ricorrente e dalla tecnicità dell’accertamento, necessario per agire in giudizio”. Questa decisione sottolinea un principio importante: la tutela del lavoratore infortunato, secondo il Tribunale, non dovrebbe essere pregiudicata da inefficienze o ritardi del sistema pubblico. Il riconoscimento delle spese mediche private in tali circostanze rappresenta un’affermazione del diritto del lavoratore a una tutela effettiva e tempestiva, anche quando ciò implica il ricorso a strutture o professionisti privati, qualora il servizio pubblico non sia in grado di garantire la necessaria celerità o specificità dell'accertamento. La sentenza, pur non entrando nel merito della qualificazione dell'infortunio come avvenuto in smart working (essendo il quantum già concordato), implicitamente conferma la piena equiparazione della tutela INAIL per gli infortuni che si verificano nell'abitazione del lavoratore durante l'attività lavorativa. La sentenza del Tribunale di Padova si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, che cerca di adattare i principi tradizionali della tutela infortunistica alle nuove forme di organizzazione del lavoro, come il c.d. “smart working”. Il riconoscimento dell'infortunio avvenuto presso l’abitazione del lavoratore come infortunio sul lavoro, e la conseguente condanna dell'INAIL alla rifusione delle spese mediche private, rappresentano un passo importante verso una maggiore protezione dei lavoratori agili. La pronuncia evidenzia la necessità di un approccio pragmatico e orientato alla tutela del lavoratore, superando le rigidità formali quando le circostanze concrete lo richiedono. In particolare, la valutazione della congruità delle spese mediche private in relazione alla “non celerità del servizio pubblico” stabilisce un precedente significativo, che potrebbe influenzare future decisioni in contesti simili, garantendo che l’accesso alle cure e agli accertamenti diagnostici non sia ostacolato da lungaggini burocratiche o da carenze strutturali. Questa sentenza rafforza l’idea che la tutela assicurativa debba essere effettiva e adattabile alle esigenze del lavoratore, specialmente in un contesto lavorativo sempre più flessibile e decentralizzato.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL