Incentivo all’esodo non detraibile dal risarcimento per cessione d’azienda inefficace
- 5 Marzo 2026
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L’incentivo all’esodo corrisposto al lavoratore per accettare un licenziamento collettivo non può essere detratto dal risarcimento del danno spettante allo stesso lavoratore illegittimamente ceduto a seguito di una cessione di ramo d’azienda poi dichiarata inefficace. Secondo la Corte di cassazione (sentenza 4665/2026), infatti, tale somma non rientra nell’ambito di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, perché non deriva dallo stesso fatto illecito che ha generato il danno. La vicenda trae origine da una cessione di ramo d’azienda effettuata nel 2005, con il trasferimento del rapporto di lavoro di un dipendente alla società cessionaria. Il lavoratore, insieme ad altri colleghi, ha impugnato la cessione e, dopo un lungo contenzioso, la Corte d’appello ne ha dichiarato l’inefficacia, ordinando la reintegrazione presso il datore originario con effetti retroattivi. Nel frattempo, però, durante il periodo in cui il lavoratore era formalmente alle dipendenze della società cessionaria, quest’ultima aveva avviato una procedura di mobilità culminata nel licenziamento del dipendente nel 2009. In occasione della cessazione del rapporto è stato sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale il lavoratore ha accettato il licenziamento e rinunciato a impugnarlo, ricevendo una somma di denaro a titolo di incentivo all’esodo. Dopo la declaratoria di illegittimità della cessione, il lavoratore ha agito nei confronti del datore originario chiedendo il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra la messa in mora e la reintegrazione. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno però ridotto l’importo richiesto, detraendo dal risarcimento proprio la somma percepita come incentivo all’esodo, qualificandola come aliunde perceptum. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione. Richiamando i principi generali in materia di compensazione tra danno e vantaggi economici, la Corte ha ricordato che la compensatio lucri cum damno opera soltanto quando il vantaggio percepito dal danneggiato è conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha generato il danno. Nel caso esaminato, invece, il beneficio economico rappresentato dall’incentivo all’esodo non deriva dalla cessione illegittima del ramo d’azienda, ma da un fatto diverso e autonomo: il licenziamento disposto dalla società cessionaria nell’ambito della procedura collettiva. Secondo i giudici di legittimità, mentre le retribuzioni percepite dal lavoratore durante il periodo di lavoro presso la cessionaria possono essere detratte dal risarcimento, perché collegate all’utilizzo della medesima capacità lavorativa liberata dalla cessione, diverso è il caso dell’incentivo all’esodo. Quest’ultimo, infatti, ha la funzione di compensare il lavoratore per la cessazione del rapporto con la società cessionaria e trova la propria causa nella risoluzione di quel rapporto, non nella precedente cessione illegittima. Da ciò discende che tale somma non può essere considerata aliunde perceptum né detratta dal risarcimento dovuto dal datore originario. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto enunciato.
Fonte: SOLE24ORE