La crisi ucraina integra le condizioni di fruizione della Cigo

La crisi ucraina integra le condizioni di fruizione della Cigo

  • 15 Aprile 2022
  • Pubblicazioni

La guerra in Ucraina, ha ripercussioni economiche mondiali.

Le aziende che intrattengono rapporti commerciali con le imprese ucraine si sono viste annullare o sospendere contratti in essere oppure si sono trovate nell'impossibilità di concludere nuovi accordi o scambi.

Le difficoltà economiche derivanti dalla contrazione delle attività produttive, in particolar modo quelle fortemente attinenti all'approvvigionamento di energie e materie prime importate dai territori coinvolti dal conflitto bellico russo ucraino in atto, comportano inesorabilmente la necessità per queste aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali per fronteggiare le ricadute sui livelli occupazionali. È per questo motivo che il Ministero del lavoro, con il decreto 31 marzo 2022 n.67, ha integrato il previgente decreto n. 95442/2016 che individua i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGO, includendovi fattispecie legate alla crisi ucraina, ossia per eventi non imputabili al datore di lavoro. Ma il D.M. 31 marzo 2022 non si limita qui. Prevede anche che le aziende possano ricorrere alla CIGO per mancanza di materie prime o componenti e tale fattispecie ricorre anche quando il datore di lavoro si trova in difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Quindi la relazione tecnica che l'azienda deve redigere e che contiene le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato, dovrà provare anche le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.