Gli incentivi previsti per le assunzioni di giovani e di personale destinato a operare in area Zes, restano al 100% dei contributi datoriali (premio Inail escluso) anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, se tali avviamenti al lavoro realizzano un incremento occupazionale netto, determinato in unità di lavoro annuo (Ula), rispetto al numero medio di unità lavoro dell’anno precedente all’assunzione; si attestano, invece, nella misura generalizzata del 70% della contribuzione a carico dal datore di lavoro se non concretizzano alcuna variazione positiva dei livelli occupazionali. Con l’entrata in vigore, il 1° marzo, della legge 26/2026 di conversione del decreto Milleproroghe 200/2025, arrivano definitivamente – anche se con durate e misure differenziate - le annunciate e attese proroghe, per l’anno in corso, di alcuni incentivi introdotti dal Dl Coesione (60/2024). Si tratta dei bonus giovani, donne e Zes; salta, invece, il prolungamento del sostegno per l’avvio dell’imprenditorialità in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica previsto dall’articolo 21 del medesimo decreto. Tuttavia il bonus donne si estenderà alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026; il bonus giovani e quello inerente agli avviamenti al lavoro nei territori Zes si potranno applicare, invece, con un raggio temporale molto più ridotto (4 mesi), che vedrà il suo termine al 30 aprile 2026. Nessuna variazione, rispetto allo scorso anno, si rileva in relazione ai limiti massimi mensili degli esoneri per ciascun lavoratore che sono confermati in 500 euro mensili, elevabili fino a 650 se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicate nelle zone Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna). Al riguardo, si evidenzia che, per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, si potrà accedere alla misura di maggior favore anche i territori delle Marche e dell’Umbria, in conseguenza del loro inserimento in ambito Zes intervenuto successivamente all’entrata in vigore del decreto Coesione. Importante segnalare che, relativamente alle assunzioni eseguite nel periodo oggetto di proroga - quindi quelle intervenute nel 1° quadrimestre del 2026 - il maggior esonero previsto per i territori Zes è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Ricordiamo che, per i periodi fino al 31 dicembre 2025, tale autorizzazione è, invece, già stata concessa con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025. L’autorizzazione comunitaria, peraltro, è prevista anche per la proroga del bonus donne. Nessuna modifica alle altre condizioni (soggettive dei lavoratori, normative e di prassi) previste per l’ammissione agli incentivi che, quindi, rimangono ancorate alle regole già vigenti. Da ultimo va evidenziato che anche la legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, alcune misure incentivanti - in attesa, peraltro, di regolamentazione - che, in buona parte, si sovrappongono a quelle sopra illustrate. Al riguardo, va anche considerato che, per la copertura finanziaria delle agevolazioni prorogate, viene stabilita una corposa riduzione delle risorse stanziate dalla legge 199/2025 per gli incentivi dalla stessa previsti, appare plausibile ritenere che tali ultime facilitazioni dovranno essere rivisitate.