Auto elettriche in uso promiscuo: il trattamento fiscale delle ricariche
- 13 Ottobre 2025
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Con la Risposta a interpello n. 237 del 10 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile alle ricariche di auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il principio fondamentale è che, se il datore di lavoro fornisce l'energia elettrica per la ricarica, anche tramite card per colonnine pubbliche, tale costo non genera reddito imponibile aggiuntivo per il dipendente. La ragione risiede nella natura forfetaria della determinazione del fringe benefit, come disciplinato dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Questa norma speciale deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR). Il valore del benefit è calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, applicando al costo chilometrico ACI una percentuale che varia in base al tipo di veicolo (es. 10% per elettriche pure e 20% per ibride plug-in per contratti dal 1° gennaio 2025). L'Agenzia ha ribadito che questa determinazione è completamente forfetaria e prescinde dai costi effettivi di utilizzo e dalla percorrenza reale. Pertanto, il costo del "carburante" (elettricità) è già ricompreso nel calcolo. Mentre le somme corrisposte dal dipendente per l'uso promiscuo del veicolo possono essere sottratte dal valore del benefit, eventuali importi addebitati dall'azienda per l'uso privato eccedente i limiti pattuiti non possono essere portati in diminuzione del valore forfetario tassabile.