Ispezioni sul lavoro, vietati i doppi controlli contemporanei
- 9 Agosto 2024
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Tra le novità di maggior rilievo, introdotte dal Dlgs 103/2024 in vigore dal 2 agosto e che incidono sulle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale, c’è il divieto di effettuare due o più ispezioni contemporaneamente, da parte di diverse amministrazioni (Ispettorato, Inps, Inail e Guardia di Finanza), nei confronti dello stesso soggetto, a meno che le stesse non si organizzino preventivamente per lo svolgimento di una ispezione congiunta. L’esigenza è evidentemente quella di evitare duplicazioni e rendere più efficace l’azione ispettiva, soprattutto nell’ambito delle verifiche sul lavoro sommerso, rispetto alle quali opera una pluralità di organi di controllo. Nell’articolo 5 del Dlgs vengono, altresì, illustrati alcuni principi in base ai quali i controlli sulle imprese devono essere programmati «con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio». Tuttavia, per l’Ispettorato valgono molteplici eccezioni: verifiche richieste dall’autorità giudiziaria; denunce e segnalazioni circostanziate da parte di soggetti pubblici o privati; controlli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, per situazioni di rischio. A eccezione di tali casistiche, l’articolo 5 prevederebbe per le imprese un esonero di 10 mesi dall’ultima verifica da parte della stessa amministrazione o altre amministrazioni che esercitano le funzioni di controllo. Tale disposizione, tuttavia, si sovrappone con il meccanismo della lista di conformità, introdotta dal Dl 19/2024, norma speciale e dunque prevalente, che prevede uno stop di 12 mesi ai controlli per le aziende regolari, che si iscrivono nella lista su base volontaria. Con la nota 1357/2024 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha inoltre chiarito la non applicabilità agli accertamenti di propria competenza della previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, «l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva». Infatti da tale obbligo sono esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi «imprevisti o senza preavviso». Esigenze che ricorrono praticamente ogni qual volta l’Ispettorato avvia una attività di vigilanza in materia lavoristica e/o di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Diversamente, l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese, prima di un qualsiasi accesso, andrebbe a inficiare l’efficacia dell’azione ispettiva (si pensi, ad esempio, alle verifiche in materia di lavoro sommerso). Sempre ai fini dell’efficientamento dell’azione ispettiva vengono introdotti nuovi criteri per la programmazione della vigilanza. È istituito il fascicolo informatico di impresa, tenuto dalle Camere di commercio, che andrà alimentato anche con i dati raccolti con le liste di conformità gestite dall’Ispettorato, utile per programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio. Prima di avviare le attività di vigilanza, il fascicolo dovrà essere consultato e poi alimentato con gli esiti dei controlli. La previsione, tuttavia, non è a oggi ancora operativa in quanto in attesa di apposito decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy che definisca le modalità di accesso al fascicolo.
Fonte: SOLE24ORE