La malattia interrompe le ferie se non c'è recupero psicofisico
- 9 Agosto 2024
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Ferie e malattia sono caratterizzate dallo scopo comune di ristorare il lavoratore, sia dal punto di vista fisico, che psichico; tuttavia, se nel primo caso il periodo di riposo ha lo scopo di recuperare le energie e contrastare lo stress lavoro correlato, nel secondo caso il riposo è imposto dalla necessità di recuperare uno stato di salute ottimale e, pertanto, i due stati (ferie e malattia) non sempre possono coesistere. Qualora il lavoratore si ammali prima dell’inizio del periodo di ferie, queste verranno indubbiamente sospese e fruite successivamente, in base alle necessità organizzative dell’azienda: il datore di lavoro potrà concedere un nuovo periodo di ferie immediatamente al termine dell’evento di malattia oppure riprogrammarlo, anche mediante una pianificazione condivisa con il dipendente; in ogni caso, quest’ultimo non potrà scegliere in totale autonomia quando riprogrammare le vacanze. Se il lavoratore si ammala dopo l’inizio delle ferie, invece, la sospensione del periodo di vacanza non è immediata, ma viene applicata solo qualora il medico di base stabilisca che la patologia contratta non permette il recupero psicofisico; il datore di lavoro avrà l’onere di accettare la prescrizione data al lavoratore, a meno che non sia in grado di provare - attraverso i previsti controlli sanitari - che la malattia non compromette il recupero psicofisico dato dalle ferie. Il riconoscimento della malattia è comunque subordinato alla comunicazione tempestiva da parte del dipendente al datore di lavoro dello stato di salute (che deve avvenire con le modalità e i tempi previsti dal contratto collettivo nazionale o aziendale) e alla comunicazione del numero di protocollo del certificato medico entro le 48 ore dall’inizio dell’assenza. A tal proposito, giova ricordare che il certificato medico di malattia deve essere rilasciato il giorno stesso dell’insorgenza della patologia in caso di visita ambulatoriale, mentre può essere rilasciato il giorno successivo qualora la visita abbia carattere domiciliare; l’emissione tardiva del certificato comporta la decurtazione dell’assegno di malattia di un valore pari all’importo corrispondente alla giornate di mancata copertura certificativa, così come ricordato nel dossier pubblicato da Inps sui propri canali istituzionali nel gennaio 2019 e successivamente aggiornato. Nel caso in cui il lavoratore si ammali durante un soggiorno all’estero, le regole di gestione delle comunicazioni al datore di lavoro rimangono generalmente invariate: è onere del lavoratore dare tempestiva comunicazione del proprio stato di salute al datore e inviare la certificazione medica all’Inps, rispettando le fasce orarie di reperibilità già previste per le visite mediche di controllo sul territorio nazionale. Con riferimento al Paese estero, si distinguono invece tre casistiche in relazione all’emissione della certificazione, a seconda che l’evento sia insorto in uno Stato facente parte dell’Unione europea, in uno che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia o in un Paese che risulti privo di accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia. Qualora l’evento di malattia si manifesti in una delle prime due ipotesi, il certificato medico viene emesso nella lingua del Paese in cui si trova il lavoratore e non è necessario che lo stesso si occupi di ottenere una traduzione conforme, in quanto provvede direttamente Inps per effetto della convenzione in essere. Qualora, invece, lo Stato estero non abbia in essere convenzioni sociali con l’Italia, il lavoratore ha l’onere di procedere con una traduzione autenticata (da Consolato o Ambasciata) prima dell’invio della certificazione all’Inps. Da ultimo, solo nel caso in cui venga disposto il ricovero ospedaliero del figlio per malattia, il genitore può chiedere la sospensione del periodo di ferie, nel rispetto delle modalità di fruizione dei congedi per malattia del figlio previsti dalla normativa vigente.
Fonte: SOLE24ORE