Naspi anche per dimissioni a causa di sotto inquadramento
- 9 Agosto 2024
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Ai fini dell’ottenimento della Napsi, l’Inps non può limitare le fattispecie che configurano le dimissioni per giusta causa, le quali configurano una categoria flessibile di recesso da parte del lavoratore. La sentenza 2195/2024 del 24 aprile del Tribunale di Milano ha sancito il diritto alla Naspi in caso di dimissioni per giusta causa in costanza di sotto-inquadramento, anche a fronte di accordo stragiudiziale intervenuto successivamente. Nel caso specifico, un lavoratore, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stato assegnato a un nuovo incarico con maggiori responsabilità, ma con un inquadramento contrattuale più basso, anche rispetto ai colleghi che esercitavano il medesimo ruolo. Non avendo ricevuto alcun riscontro alle numerose istanze e richieste di chiarimento, il dipendente ha rassegnato le dimissioni. Poiché il lavoratore riteneva sussistente la giusta causa, ha presentato all’Inps, nei termini di legge, domanda di indennità di disoccupazione Naspi. L’istituto ha rigettato la richiesta ritenendo la causale del recesso non valida per ottenere l’indennità di disoccupazione; a seguito del ricorso amministrativo presentato dal lavoratore avverso tale reiezione, il comitato provinciale Inps ha motivato la stessa ritenendo che non tutte le ipotesi di dimissioni rette da giusta causa diano diritto a beneficiare della Naspi, ma solo quelle motivate dal mancato pagamento della retribuzione, dall’aver subito molestie sessuali o dalle modificazioni peggiorative delle mansioni, vale a dire le sole ipotesi espressamente richiamate nella circolare Inps 163/2003. Inoltre l’istituto ha valorizzato la sottoscrizione, da parte dell’ex datore di lavoro e del dipendente, di un verbale di conciliazione. Il Tribunale di Milano ha confutato tale obiezione, specificando che la successiva sottoscrizione di un verbale di conciliazione non esclude automaticamente la giusta causa delle dimissioni, come sostenuto da Inps, dal momento che il titolo giuridico del recesso unilaterale da parte del lavoratore resta, comunque, quello delle dimissioni. Tale accordo successivo prova l’intenzione del medesimo lavoratore di agire per far valere la giusta causa delle sue dimissioni e, inoltre, l’impegno da parte del datore di lavoro di riconoscere una somma al lavoratore costituisce un riconoscimento, pur se implicito, della giusta causa delle dimissioni. La sentenza si focalizza poi sulla prassi dell’Inps, in particolare sulla circolare 94/2015 che richiama la definizione delle dimissioni per giusta causa del testo di prassi del 2003, determinando che le ipotesi di dimissioni che danno luogo a uno stato di disoccupazione involontaria meritevole della tutela della Naspi non costituiscono una categoria tassativa ma, al contrario, flessibile e aperta a situazioni fra di loro eterogenee. L’elenco di fattispecie presente nelle circolari Inps risulta pertanto meramente esemplificativo e non suscettibile di causare, in via automatica, il rigetto di domande originate da eventi non espressamente ivi richiamate. La decisione del Tribunale di Milano riprende altre sentenze, come la 429/2023 del tribunale di Torino, in base alla quale, anche in caso di dimissioni per giusta causa per trasferimento in altra sede, gli ulteriori requisiti formali richiesti da Inps (la dimostrazione dell’assenza di ragioni oggettive per il trasferimento) erano stati riconosciuti non necessari dalla magistratura di merito per ottenere la Naspi, in quanto non previsti da alcuna norma.
Fonte: SOLE24ORE