Collocamento obbligatorio: il contributo esonerativo con PagoPa
- 9 Agosto 2024
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Dal 1° ottobre entrano in vigore le nuove regole per versare tramite PagoPA il contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione del collocamento obbligatorio per gli addetti a lavorazioni con tasso rischio Inail non inferiore al 60 per mille. A tale fine, tutti i datori di lavoro che intendano continuare a fruire dell’esonero, entro il prossimo 31 ottobre dovranno inviare di nuovo l’autocertificazione al ministero del Lavoro tramite l’apposita procedura online disponibile su Cliclavoro. Lo prevede il decreto interministeriale Lavoro-Economia dell’11 giugno 2024, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il 5 agosto, che, sostituendo il decreto interministeriale del 10 marzo 2016, aggiorna le modalità di pagamento (finora tramite bonifico bancario) del contributo dovuto dai datori di lavoro che fruiscono del cosiddetto esonero autocertificato disciplinato dall’articolo 5, comma 3-bis, della legge 68/1999 unitamente agli obblighi di presentazione dell’autocertificazione a cui l’esonero è subordinato. Poiché il contributo esonerativo trimestrale dovrà essere versato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione, tutti i datori di lavoro che impiegano addetti a mansioni ad alto rischio infortunistico, con applicazione di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, dovranno preventivamente presentare l’autocertificazione e poi provvedere al pagamento. La nuova autocertificazione, attestante le unità in esonero in tutte le province interessate, riguarda non solo le aziende private e gli enti pubblici economici che inizieranno a fruire dell’esonero per la prima volta, tenute in generale ad adempiere entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ma anche coloro che già ne stavano beneficiando. Per questi ultimi, infatti, la presentazione entro il 31 ottobre 2024 equivale all’opzione per mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente, mentre quella avvenuta in data successiva comporta la decorrenza di una nuova pratica di esonero. Come già avveniva in passato, con l’autocertificazione i datori forniscono tutti i dati utili al calcolo dell’esonero (base di computo al lordo e al netto dei lavoratori impiegati in attività altamente rischiose, quota di riserva, numero dei disabili occupati), nonché alla verifica dei rispettivi limiti (differenza tra la quota di riserva lorda e netta e tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori disabili occupati). In ogni caso l’esonero autocertificato, unitamente a quello autorizzato in base all’articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 non può complessivamente superare il tetto massimo pari al 60% della quota di riserva. Una volta inserita l’autocertificazione, la procedura online genererà il primo avviso di pagamento utile a coprire il periodo compreso tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre, mentre i successivi avvisi copriranno l’intero trimestre e dovranno essere pagati, come sempre, entro il 10 del primo mese del trimestre medesimo. I pagamenti saranno gestiti mediante la piattaforma PagoPA e, solo dopo il riscontro positivo del pagamento, l’autocertificazione sarà considerata come validamente presentata con decorrenza dell’esonero. Nel nuovo decreto è stato altresì aggiornato l’importo del contributo giornaliero che dal 1° gennaio 2022 è stato elevato a 39,21 euro dal Dm 193/2021.
Fonte:SOLE24ORE