Licenziamenti collettivi di dirigenti: consultazione sindacale

Licenziamenti collettivi di dirigenti: consultazione sindacale

  • 9 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
La procedura sui licenziamenti collettivi si applica ai dirigenti sia nell’ipotesi in cui l’impresa intenda effettuare una riduzione di personale che, in un arco 120 giorni, coinvolge almeno 5 lavoratori, sia nel caso in cui essa sia avviata dall’impresa che ha usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale. Non è condivisibile la tesi contraria che esclude i dirigenti dalle procedure di licenziamento collettivo attivate dall’impresa la quale, dopo essere stata ammessa al trattamento di integrazione salariale, verifica di non poter garantire il mantenimento dei livelli occupazionali reimpiegando tutti i lavoratori sospesi in Cigs. La Cassazione respinge questa lettura e osserva (ordinanza 21299/2024 del 30 luglio) che la Direttiva dell’Unione europea sui licenziamenti collettivi si applica indistintamente a tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, senza operare una distinzione tra procedure collettive di esubero avviate a seguito di sospensione dell’attività aziendale con ricorso alla Cigs, ovvero a prescindere da un iniziale utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale.  La Cassazione ripercorre il percorso legislativo che ha portato all’inclusione della categoria dei dirigenti nella procedura collettiva di esuberi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, rammentando che la loro protratta esclusione costituiva violazione della Direttiva 98/59/Ce sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La Corte di giustizia europea si era, in tal senso, pronunciata contro la Repubblica Italiana osservando che la Direttiva ha un ambito di applicazione che ricomprende, senza eccezioni, tutti i lavoratori. Per tale ragione, l’esclusione dei dirigenti privava la categoria apicale in cui sono suddivisi i lavoratori dipendenti in Italia delle garanzie di informazione e consultazione sindacale previste in ambito eurounitario per l’adozione di licenziamenti collettivi. Con la legge 161/2014 (articolo 16) l’ordinamento italiano aveva sanato la violazione della Direttiva 98/59/CE, introducendo nel corpo dell’articolo 24 della legge 223/1991 la previsione per cui la procedura di informazione e consultazione - che è prevista nelle due fasi sindacale e amministrativa per le imprese che, occupando più di 15 dipendenti, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni - si applica anche ai dirigenti.  La previsione che estende ai dirigenti la procedura sui licenziamenti collettivi per esubero di personale (contenuta nel comma 1-quinquies dell’articolo 24) non ricomprende, tra le varie norme che la legge 223/1991 dedica alla materia, la previsione (scolpita nel comma 1 dell’articolo 4) che estende il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo alle imprese ammesse alla Cigs. In questo quadro normativo si colloca la controversia esaminata dalla Corte di legittimità, che in primo grado si era conclusa con il rigetto della domanda del dirigente in base alla tesi che, poiché la procedura di licenziamento collettivo era stata avviata a seguito di sospensione in Cigs, ad essa non aveva accesso il ricorrente. In appello la decisione è stata ribaltata e il licenziamento del dirigente è stato dichiarato illegittimo, in quanto anche per esso avrebbe dovuto essere seguita la procedura di licenziamento collettivo mediante informazione e consultazione dell’associazione sindacale di categoria dei dirigenti. La Cassazione conferma la decisione e ribadisce che la procedura sui licenziamenti collettivi deve applicarsi ai dirigenti in ogni caso, sia che essa nasca come procedura di riduzione del personale, sia nel caso in cui sia preceduta dall’utilizzo della Cigs.


Fonte: SOLE24ORE