Il datore non può disporre del diritto al riposo del dipendente

Il datore non può disporre del diritto al riposo del dipendente

  • 9 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
Secondo l’ordinanza n. 18390 del 2024 della Cassazione «Il dipendente ha diritto alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dall’azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile. Nel caso deciso i giudici, avendo accertato che il prestatore non aveva goduto dei riposi, hanno condannato la società a pagare in favore del dipendente la somma di 9.308,34 euro oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto da parte della società datrice di lavoro dell’obbligo di attribuire nell’arco di tempo compreso tra il luglio 2003 e l’agosto 2008 il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e di quello settimanale di 45 ore imposto dai Regolamenti Ce 3820/85 e 561/06 (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive). Secondo i Giudici la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’articolo 36 della Costituzione (tutela del lavoratore), sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno».  La Cassazione, in particolare, ha stabilito che il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti.