Dipendente scatta foto e spreca risorse aziendali
- 26 Luglio 2024
- Pubblicazioni
Con ordinanza del 25 luglio 2024 n. 20698 la Cassazione ha deciso il caso del licenziamento di una dipendente licenziata per avere effettuato riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione datoriale, nell'avere effettuato stampe di un considerevole numero di pagine in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali e nel non avere fornito al datore di lavoro alcuna spiegazione al riguardo. Secondo il datore di lavoro tale condotta integrava un’ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma, del CCNL Commercio, in quanto con tale comportamento la lavoratrice non aveva adempiuto all’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e di conservare diligentemente i materiali aziendali. Secondo i Giudice di secondo grado la condotta tenuta dalla lavoratrice non era,invece, caratterizzata da una gravità tale da giustificarne il licenziamento, risultando pertanto sproporzionata tale sanzione; quanto alla tutela applicabile non viene però riconosciuta la reintegrazione, posto che i fatti contestati non risultano ricompresi nelle fattispecie per le quali la contrattazione collettiva prevede sanzioni conservative. Secondo la Cassazione, invece, la lavoratrice ha anche diritto alla reintegrazione posto che il quadro dei provvedimenti disciplinari stabilito dal CCNL fa rientrare il caso del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli" tra i comportamenti per cui è prevista solo una sanzione conservativa (multa). In questi casi il giudizio di proporzionalità risulta già eseguito dalle parti sociali attraverso la ricordata previsione "elastica".