Il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, anche durante la vigenza del contratto, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi. A dichiararlo è la Cassazione con sentenza 15 luglio 2024 n. 19348. Nel caso in esame, la Corte d'appello territorialmente competente aveva rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza di primo grado, vedendosi, per quanto di nostro precipuo interesse, respinta la domanda di accertamento del diritto di precedenza, ai sensi degli artt. 5, c. 4 quater e sexies, D.Lgs. 368/2001 e 24 D.Lgs. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla datrice di lavoro in costanza di rapporto e successive alla sua scadenza nonché di risarcimento del conseguente danno. La lavoratrice decideva così di ricorrere in cassazione, affidandosi a tre motivi, a cui resisteva la società con controricorso. Investita della causa, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 5 D.Lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratio temporis:
- al comma 4 dispone che “il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine” e
- al comma 4-sexies prevede che “il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinques può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che:
-la prima norma prevede il requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di precedenza (presupponendo la compiuta prestazione di un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
-la seconda norma ne pone la condizione ed il termine procedimentale, ossia:
- la manifestazione da parte del lavoratore assunto tempo determinato di una volontà “in tal senso”, sia pur senza necessità di forme sacramentali o del riferimento alla disposizione che lo prevede;
- la fissazione di un “dies a quem” (“entro” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; e parimenti, “entro” un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) per l'estinzione del diritto.
In assenza di un termine a quo, secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore a termine, in possesso del requisito soggettivo sopra citato, dal momento della sua maturazione “fino a” 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto, ha la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi che decorrono dal suo esercizio così come manifestato. Nel caso di specie, la lavoratrice, avendo intrattenuto due rapporti di lavoro a tempo determinato (dal 6 luglio 2013 al 6 aprile 2014 e dal 1° maggio 2014 al 27 settembre 20159) e manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza il 22 dicembre 2014 (e, quindi, “entro” un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro: 27 settembre 2016), ha tempestivamente esercitato detto diritto sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro il 22 dicembre 2015 (ossia nei successivi 12 mesi dall'esercizio del diritto). In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto “a norma dell'art. 5, comma 4-quater e 4-sexies d.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza) il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio”. La Corte di Cassazione ha così concluso per l'accoglimento del ricorso, cassando la sentenza e rinviandola, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello in diversa composizione.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL