Successione di appalti e trasferimento d’aziende: comporto

Successione di appalti e trasferimento d’aziende: comporto

  • 22 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Con la sentenza 1945/2024 il Tribunale di Roma  si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad una lavoratrice. In tale occasione, il giudice ha stabilito che, in caso di cambio d'appalto, per determinare la durata del periodo di comporto regolata dal CCNL di settore e, di conseguenza, verificare il suo eventuale superamento, si deve prendere in considerazione l'anzianità di servizio decorrente dall'ultima assunzione e non quella relativa all'intero periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata. Secondo la lavoratrice, essendo stata assorbita dalla società datrice di lavoro in virtù di procedura di cambio d'appalto, l'anzianità doveva essere conteggiata a partire dalla prima assunzione sull'appalto e non, invece, a partire dal momento in cui era stata assunta alle dipendenze della società convenuta. In particolare, la dipendente sosteneva che il passaggio fosse avvenuto senza soluzione di continuità rispetto alla precedente assunzione in quanto:
- nell'ultima busta paga ricevuta dalla società uscente, la data di assunzione indicata alla riga da cui si evince l'anzianità di servizio coincidesse con quella della prima assunzione sull'appalto;
- nel contratto di assunzione stipulato con il subentrante si affermava che “Il RTI riconosce quale beneficio di natura retributiva, il numero e il relativo valore degli scatti maturati alla data di avvio del servizio, nonché della anzianità convenzionale, come da ultimo cedolino paga della società uscente. Secondo il Tribunale, invece, la società subentrante aveva riconosciuto gli scatti maturati alla data di avvio del servizio nonché l'anzianità convenzionale con il solo fine di concederle un beneficio di natura retributiva prevista dal capitolato di appalto e dalla Delibera della Regione Lazio che attribuiva alle società aggiudicatarie di un appalto la facoltà, e non l'obbligo, di riconoscere ai dipendenti, solo ai fini retributivi, l'anzianità pregressa. Il Giudice, inoltre, ha accertato che il rapporto di lavoro instaurato con la società entrante fosse completamente nuovo rispetto al precedente con riferimento alla mansione, all'inquadramento e all'orario di lavoro. Tale passaggio suggerisce di prestare attenzione al modalità di subentro nell’appalto, posto che, ove tali elementi fossero rimasti inalterati, si sarebbe potuto verificare un trasferimento d'azienda con applicazione dell'art. 2112 c.c. e di tutte le garanzie in esso previste (tra cui rientra anche il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa).