Pensione di reversibilità, dimostrazione della vivenza a carico

Pensione di reversibilità, dimostrazione della vivenza a carico

  • 18 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Pensione di reversibilità al figlio del percettore solo se viene dimostrato in modo rigoroso l’elemento della vivenza a carico. È quanto stabilito dalla Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 19485/2024 del 16 luglio. La decisione ha origine dal ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’Inps, volta a chiedere il pagamento della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre alla data del decesso. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non sufficientemente provato il requisito della vivenza a carico, alla luce del trattamento pensionistico di assistenza che già percepiva (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza). La Corte d’appello, accogliendo il ricorso, aveva ritenuto sussistente sia il requisito della “vivenza a carico” della madre da parte del ricorrente, anche per l’assenza di reddito imponibile, che il requisito sanitario. La Cassazione decide sul ricorso dell’Inps sulla scorta del seguente principio: «il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito».  Nel caso specifico, il dato che il reddito imponibile del ricorrente fosse pari a zero è irrilevante, alla luce del fatto che lo stesso percepiva l’importo di 800,00 euro mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza. Ad avviso dei giudici di Cassazione, che accolgono il ricorso, la Corte d’appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del ricorrente e perché l’intervento di sostegno economico della madre del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che il ricorrente già percepiva.


Fonte: SOLE24ORE