La sospensione unilaterale e la giusta causa di dimissioni
- 18 Luglio 2024
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Con l’ordinanza n. 18263 del 03.07.2024, la Cassazione afferma che la sospensione unilaterale del rapporto decisa da parte datoriale a fronte dell’esercizio di un diritto del dipendente (nel caso dimissioni con preavviso) può integrare, a prescindere dalla durata, una ipotesi che consente al lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa. Un lavoratore, con qualifica di dirigente, si dimette per giusta causa nel corso del preavviso e il datore di lavoro contesta tale giusta causa e trattiene i giorni di preavviso residuo. Secondo il lavoratore, la società datrice, dopo aver ricevuto le dimissioni con preavviso inizialmente rassegnate, aveva disabilitato il suo account di posta elettronica aziendale e gli aveva impedito l'accesso al computer e provveduto al ritiro immediato di computer, telefono, carte di credito, chiavi dell'ufficio, disabilitazione dell'account di posta elettronica, assenza di qualsiasi comunicazione sulla durata della sospensione del rapporto. Secondo i giudici di appello non poteva ritenersi sussistente la giusta causa stante la sospensione della prestazione del dirigente per soli cinque giorni e, per di più, con la garanzia della retribuzione. Secondo la Cassazione, invece, nell’ordinamento giuridico italiano sono consentite due sole e tassative ipotesi di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro: quella cautelare (quale misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi inerenti al rapporto) e quella disciplinare (costituente una sanzione applicabile a fronte di un accertato inadempimento del prestatore). In tutti gli altri casi, secondo la Cassazione, la sospensione del rapporto di lavoro risulta illegittima, a prescindere dalla durata della sospensione stessa e ciò, a maggior ragione, se la sospensione viene disposta a fronte dell'esercizio di un diritto del lavoratore, quale il diritto di recesso con preavviso. Va comunque, in ogni caso, sempre valutato il caso concreto, posto una sospensione retribuita per una durata di tempo limitata e predeterminata non si può ritenere legittima e soprattutto non tale da integrare giusta causa di dimissioni.