Premio conferito al fondo pensione
- 17 Luglio 2024
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La risposta a interpello 154/2024 di ieri introduce una semplificazione in materia di obblighi informativi a carico dei dipendenti iscritti ai fondi di previdenza integrativa che destinano contribuzione aggiuntiva risultante dalla conversione di premi di produttività. Il fondo pensione istante ricorda come in base all’articolo 1, comma 184-bis, della legge 208/2015 i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato soggetto a imposta sostitutiva beneficiano di un doppio vantaggio: infatti, da un lato tali versamenti non concorrono al raggiungimento del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo (pari a 5.164,57 euro) e, dall’altro, la parte della prestazione pensionistica a essi riferibile non sconterà imposizione sul reddito. In merito a tale disposizione la circolare 5/E/2018, in linea con le previsioni contenute nel Dlgs 252/2005, aveva chiarito che il lavoratore entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono versati alla forma di previdenza complementare «(…) è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale»; ciò a presidio e tutela del dipendente affinchè il fondo abbia le informazioni utili a escludere da tassazione la parte di pensione afferente ai contributi versati in sostituzione del premio di risultato. Il fondo riterrebbe non necessario tale adempimento informativo a carico degli iscritti, sulla scorta della risoluzione 55/E/2020 riguardante un analogo caso che prevedeva l’utilizzo di un credito welfare destinato quale contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare; in tale fattispecie l’Agenzia riteneva non necessaria la comunicazione da parte del lavoratore «considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente»; tali circostanze, infatti, si realizzano anche nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in quanto è il datore di lavoro a versare e a comunicare al fondo pensione l’ammontare di premio convertito in contribuzione alla previdenza integrativa e a riportare il medesimo importo nella Cu rilasciata al dipendente. In aggiunta, tale versamento è riportato con specifica evidenza nella posizione previdenziale consultabile dai lavoratori nell’area riservata del sito web del fondo pensione, risultando pertanto «pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi». L’Agenzia, aderendo alla soluzione proposta dall’istante, ritiene che la comunicazione al fondo pensione da parte del datore di lavoro, dando separata evidenza contabile dei contributi ordinari e di quelli risultanti dalla conversione del premio, possa esonerare il dipendente da tale obbligo informativo. La risposta introduce una semplificazione nella misura in cui evita al contribuente l’obbligo di comunicare al fondo pensione informazioni già inviate dal datore di lavoro, ma allo stesso tempo impone l’implementazione di un sistema di accesso alle informazioni che consenta al dipendente di verificare la coerenza e correttezza dei dati trasmessi e di riscontrare eventuali anomalie che potrebbero incidere negativamente sulla tassazione della prestazione attesa.
Fonte: SOLE24ORE