Attività stagionale, nozione e limiti di utilizzo

Attività stagionale, nozione e limiti di utilizzo

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Con ordinanza del 27/06/2024,  n. 17702 la Cassazione ha ribadito che concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso, comprensivo quindi delle sole situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e che si aggiungano rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa. Pertanto: 
grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità; è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale.  Nel settore agricolo, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale quella che si ripete nel tempo ed è rappresentata dalle comuni incombenze  che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena. Ne consegue che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere considerati dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale".