I fenomeni climatici estremi, comprese le elevate temperature che si registrano nei mesi estivi, comportano una maggior esposizione dei lavoratori al rischio di infortuni sul lavoro e, pertanto, rendono necessari interventi prevenzionistici da parte del datore di lavoro. Inail, in collaborazione con il Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR), propone anche per l’anno 2024 strategie di intervento per supportare i datori di lavoro nella tutela dei lavoratori, sia attraverso le funzionalità operative del sito worklimate.it, sia attraverso la condivisione di un decalogo di buone prassi, utili a prevenire i rischi strettamente collegati al discomfort termico dei lavoratori. Nello specifico, così come pubblicato sui canali di comunicazione istituzionale di Inail, le misure utili a prevenire le patologie da calore (intervenendo, quindi, sui fattori che ne contribuiscono la loro insorgenza) consistono in interventi di informazione, formazione ed organizzazione dell’attività, mirate ad un’efficace pianificazione degli interventi in materia di prevenzione del rischio microclima. In base ai contenuti del decalogo, sono misure di prevenzione:
1. la designazione di una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti e per l’adeguata risposta allo stress da caldo e da radiazione solare;
2. l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, con particolare riguardo all’esposizione alle fonti di calore e ai raggi uv;
3. l’attivazione della sorveglianza sanitaria, anche limitatamente al periodo stagionale di esposizione continuativa alle fonti di calore;
4. l’organizzazione di attività formative volte a sensibilizzare i lavoratori sui rischi collegati al microclima e sulle patologie connesse allo stress termico;
5. l’individuazione di strategie individuali di prevenzione e protezione, quali la messa a disposizione di acqua fresca e di abbigliamento tecnico con certificata protezione dalle radiazioni uv;
6. la riorganizzazione dell’orario di lavoro, che favorisca la riduzione di esposizione al calore e alle radiazioni solari;
7. la limitazione dell’attività al sole, anche mediante l’accesso ad aree ombreggiate per le pause;
8. l’organizzazione del lavoro in modo tale da favorire l’acclimatazione dei lavoratori;
9. la promozione del reciproco controllo dei lavoratori, oltre alle attività di controllo già previste dalla normativa e attuate dal datore di lavoro;
10. la pianificazione della risposta alle emergenze, con particolare attenzione ai fenomeni derivanti dall’esposizione al calore e ai raggi uv.
Il decalogo, come sopra riportato, è corredato di un’informativa utile a condividere con i lavoratori le modalità ed i motivi di introduzione di queste misure preventive. È bene ricordare che, al di là delle indicazioni pratiche fornire da Inail, la valutazione del microclima e della temperatura rilevata in ambiente di lavoro sono previsti come adempimenti obbligatori dal D.Lgs.81/2008: si definisce microclima il complesso di fattori ambientali che caratterizzano l’ambiente in cui un individuo vive e lavora, unitamente ai fattori individuali, quali, per esempio, l’attività metabolica correlata al compito lavorativo e la resistenza termica del vestiario, determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato. La somma di questi due parametri condiziona gli scambi termici tra soggetto e ambiente circostante, quindi può intendersi microclima (in ambiente di lavoro) il complesso di parametri fisici e individuali che determinano il benessere termico degli operatori, assicurando scambi termici tali per cui venga garantito il comfort dell’individuo; nel caso in cui l’organismo non abbia tempo a sufficienza per potersi adattare alla variazione termica dell’ambiente, repentina o importante, possiamo assistere a gravi conseguenze per la salute dell’individuo: tale condizione caratterizza il microclima sfavorevole in ambiente di lavoro. A livello normativo, il microclima è identificato come rischio fisico e come tale è trattato nel Titolo VIII del D.Lgs 81/2008, secondo cui è onere del datore di lavoro l’analisi dell’esposizione al microclima di un ambiente, al fine di individuare e rendere operative le misure preventive e protettive più adeguate a ridurre tale rischio. In base alle previsioni della normativa in parola, negli ambienti considerati a rischio moderato sarà sufficiente mantenere i parametri ambientali in uno stato ottimale; negli ambienti invece cosiddetti severi, in cui le condizioni microclimatiche potrebbero compromettere la salute del lavoratore, sarà opportuno e necessario applicare accorgimenti idonei a eliminare o limitare tali rischi e dunque adottare misure di prevenzione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, fra cui sospendere l’attività (nel caso in cui la temperatura rilevata o percepita superi i 35°) e accedere agli ammortizzatori sociali. Analizzando tecnicamente i passaggi, nella valutazione del microclima, il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP, Medico Competente e RLS, ricorre ai cosiddetti indici sintetici (che esprimono in un unico valore tutti i parametri), che vengono confrontati con dati standard di riferimento previsti da norme tecniche. Secondo la normativa vigente la valutazione del microclima negli ambienti di lavoro va eseguita con strumenti che siano certificati e tarati periodicamente (così da poter determinare con precisione le condizioni di rischio microclimatico in un ambiente di lavoro) e con cadenza quadriennale, mediante la misurazione di parametri individuali ed ambientali, in almeno due diverse campagne (estate e inverno), soprattutto negli ambienti dove il microclima può essere controllato con sistemi di trattamento dell’aria. A seguito della valutazione, verrà determinata la presenza di un eventuale rischio per i lavoratori e, dunque, individuate le misure da adottare per eliminare tale rischio. Tale valutazione però, come abbiamo potuto apprezzare, coinvolge solo parametri oggettivi e comuni a ogni lavoratore coinvolto: eventuali condizioni personali, collegate alla struttura fisica o ad un particolare percorso di cure che alterano il processo di omeotermia, dovranno essere rilevate e segnalate al datore di lavoro da parte del medico competente.
Fonte: SOLE24ORE