Onere di verificare la ricollocabilità del dipendente

Onere di verificare la ricollocabilità del dipendente

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Secondo la pronuncia n. 18904 del 10 luglio 2024 della Cassazione, il datore di lavoro, prima di licenziare il dipendente per motivi economici, deve verificare che non esistevano, al momento del licenziamento, mansioni inferiori, anche a termine, da offrire al lavoratore. In caso di impugnazione giudiziale il datore di lavoro dovrà, quindi, provare che tali mansioni e/o forme contrattuali sono state offerte al lavoratore il quale le ha rifiutate oppure che non si sono neppure offerte in quanto il lavoratore non aveva al momento del licenziamento le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni. La pronuncia suggerisce quindi un comportamento prudenziale per l’azienda che, prima di licenziare, potrebbe valutare l’invio di una comunicazione di “intenzione” di licenziare offrendo, ove esistenti, mansioni inferiori, anche a termine, che il lavoratore potrebbe svolgere, assegnando un termine per l’accettazione. Non è da escludersi a priori anche la possibilità per l’azienda di attivare una procedura di conciliazione in ITL ex art. 410 c.p.c., potendosi considerare la domanda da proporsi in giudizio (requisito necessario per attivare la procedura) quella di accertamento della legittima del licenziamento, anche se non ancora adottato.