Lettere minatorie all'azienda: mancanza di una prova certa
- 17 Luglio 2024
- Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17625 del 24 giugno 2024, stabilisce che è illegittimo il licenziamento del lavoratore accusato di aver inviato lettere minatorie e offensive in forma anonima verso il capo del personale dell'azienda, allorché non sussista una prova idonea e congrua che possa ricondurre al lavoratore stesso la redazione di tali comunicazioni. In questa sede la Corte ricorda che, in materia di prova per presunzioni, "il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza".