Disabili, licenziamento economico con procedura speciale

Disabili, licenziamento economico con procedura speciale

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Il rapporto di lavoro con una persona con disabilità assunta obbligatoriamente, nel caso di significative variazioni dell’organizzazione di lavoro, può essere risolto solo se l’impossibilità di reinserirla all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti organizzativi, sia accertata dalla commissione medica integrata di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 68/1999. Enunciando questo principio di diritto la Cassazione, con l’ordinanza 18094/2024, ha considerato illegittimo il licenziamento di una persona con disabilità da parte di una Srl per soppressione della sua mansione affidato a una ditta esterna. Nel giudizio di merito la Corte d’appello aveva ritenuto la mancanza di titoli abilitativi per mansioni diverse e la malattia di cui è affetto il lavoratore precludesse il repêchage.  La Corte di legittimità ha evidenziato come la società abbia licenziato il lavoratore al di fuori della procedura prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge 68/1999, secondo cui, in caso di aggravamento delle condizioni di salute che rendano impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, la persona con disabilità ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibiità persista. Il rapporto a quel punto può essere risolto solo dopo che la commissione medica abbia accertato l’impossibilità di reinserimento anche nel più ampio spettro dei cosiddetti “accomodamenti ragionevoli”. La ratio pregnante di questa tutela, secondo la Cassazione, impone l’osservanza di tali modalità procedurali anche nel caso di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, tra cui, come nel caso particolare, la soppressione della posizione lavorativa a cui era destinata la persona con disabilità.


Fonte: SOLE24ORE