Part time per fatti concludenti modificabile solo con accordo
- 17 Luglio 2024
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Il datore di lavoro può provare le riduzioni dell’orario di lavoro per facta concludentia, che si traducono in clausole tacite integrative del contratto originariamente full time, a loro volta modificabili solo con il consenso del lavoratore. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 17430/2024. Una società ha concordato la trasformazione in part time verticale dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti mediante un accordo sindacale che prevedeva un numero garantito di giornate lavorative, pari a 120 l’anno. Successivamente, la società ha disdettato l’accordo sindacale e proposto a ciascun dipendente un accordo individuale che garantiva 105 giornate lavorative annue. La ricorrente, assunta in forza di un contratto full time, ha agito in giudizio per vedersi riconosciute le differenze retributive a partire dalla disdetta dell’accordo sindacale, a seguito della quale aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative secondo l’orario pieno contrattualmente previsto e aveva rifiutato la sottoscrizione dell’accordo individuale proposto. La società eccepiva che il locale da essa gestito aveva un calendario di aperture al pubblico limitato a circa 100/110 serate all’anno e tutti i dipendenti avevano sempre lavorato esclusivamente in tali occasioni, quindi osservando un part-time verticale coincidente con i giorni di apertura del locale. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato le pretese della ricorrente, rilevando che era emersa in giudizio l’effettiva applicazione dell’accordo sindacale e quindi l’applicazione di un part time verticale a tutti i dipendenti, ricorrente compresa, sin dall’origine del suo rapporto di lavoro con la società. La Cassazione rammenta, in via di premessa, che il rapporto di lavoro subordinato si presume full time qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all’epoca di assunzione della ricorrente. Ciò nonostante, il datore ha la facoltà di dimostrare che vi siano state sospensioni concordate delle prestazioni lavorative in relazione a un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro, proprio come avvenuto nel caso di specie. Invero, è stato dimostrato in giudizio che la sospensione concordata delle prestazioni lavorative nei giorni di chiusura del locale, con garanzia retributiva di almeno 120 giornate annue, ha avuto pluriennale, collettiva e consensuale attuazione fino alla disdetta dell’accordo sindacale. Pertanto, questo regime deve ritenersi incorporato nei contratti individuali di lavoro dei dipendenti per facta concludentia sottoforma di clausole tacite integrative del contratto di lavoro, stante «l’univocità dei comportamenti negoziali, in considerazione sia della loro uniforme e prolungata durata nel tempo (per oltre venti anni), sia del loro carattere collettivo ossia generalizzato per tutti i dipendenti (il che esclude l’unilateralità dell’atto)». In quanto tali, queste clausole possono essere modificate solo con l’accordo delle parti. Di conseguenza, a seguito della disdetta dell’accordo sindacale e della mancata sottoscrizione dell’accordo individuale proposto, la ricorrente ha il diritto di richiedere la tutela ripristinatoria, ma non del full time, che non ha mai avuto concreta attuazione, ma del regime di part time verticale con 120 giornate lavorative annue garantite. Pertanto, i giudici hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
- pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia;
- una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time;
- una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE