No obbligo di formazione in caso di repêchage
- 17 Luglio 2024
- Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17036/2024, è ritornata sul tema del repêchage a sottolineare che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è soggetto all'onere di ricollocare il dipendente senza però essere obbligato ad erogare allo stesso una formazione idonea allo svolgimento delle diverse mansioni eventualmente occupabili dal lavoratore.