Riqualificazione del rapporto di lavoro in partita iva
- 17 Luglio 2024
- Pubblicazioni
Con ordinanza del 25 giugno 2024, n. 17450 la Cassazione ha stabilito che nel caso di impugnazione di contratti di lavoro autonomo, che in realtà nascondono un rapporto subordinato, si applica un risarcimento integrale, anziché una semplice indennità (come nel caso di contratti a termine illegittimi), a decorrere dalla costituzione in mora. Nel caso deciso è stato riconosciuto il risarcimento pieno per una giornalista Rai a partita IVA ma dipendente di fatto per 12 anni, risarcimento pari alle retribuzioni perse dal momento in cui si è messa a disposizione dell’azienda sino all’effettiva riammissione in servizio. Al fine del riconoscimento della subordinazione, la Corte ha ricordato che al giudice è demandata la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, condotta sulla base di indici ritenuti rivelatori di un determinato di attuarsi dei diritti, degli obblighi, dei poteri e delle correlate soggezioni delle parti, anche in senso difforme dal contratto da loro formalmente stipulato in termini di lavoro autonomo. La titolarità di una partita IVA non è quindi determinante per considerare un rapporto di lavoro come autonomo. Nel caso di conversione del rapporto si pone anche il problema se ritenere quanto corrisposto al lavoratore omnicomprensivo anche di ratei, ferie, permessi e TFR e, in caso negativo, se calcolare tali voci sulla scorta dei minimi del CCNL ovvero sul corrispettivo mensile corrisposto (di regola più alto).