Unicità di impresa, obbligo di pagamento in solido

Unicità di impresa, obbligo di pagamento in solido

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 1624/2024 del 15/04/2024 il Tribunale di Palermo ha stabilito che un rapporto di lavoro doveva essere imputato a tre società in favore delle quali un lavoratore aveva prestato contemporaneamente servizio, senza che potesse di fatto distinguersi in favore chi lo stesso fosse svolto. Già in sede di assunzione si era verificata tale situazione promiscua, posto che all’annuncio di lavoro di una delle società era seguito il contratto di assunzione firmato da un’altra e le sedi legali delle società coincidevano. In giudizio è emerso anche che le direttive di lavoro erano impartite indifferentemente da soggetti delle tre diverse società. La sentenza ha quindi accertato che i fruitori delle prestazioni dovevano essere considerati solidalmente responsabili per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla formale datrice di lavoro. Quanto al licenziamento, genericamente intimato per esigenze organizzative, è emerso che lo stesso era stato intimato perché il lavoratore “si lamentava sempre del mancato pagamento delle retribuzioni” (come è risultato anche da registrazioni prodotte dal lavoratore): il licenziamento è stato considerato ritorsivo e, quindi, nullo ex art. 2 D.L.vo 23/2015 dopo l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2024.