Appalto e interposizione illecita di manodopera

Appalto e interposizione illecita di manodopera

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Il rischio maggiore quando si gestisce un appalto è svolgerlo in modo che possa essere di fatto considerato un' interposizione illecita di manodopera. Questa ipotesi si può verificare quando l’appaltatore non ha autonomia operativa e una sua organizzazione limitandosi ad assumere gli obblighi fiscali e contributivi riguardanti la manodopera impegnata. E’ questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 13071 del 13 maggio 2024, con cui si è chiarito che deve ritenersi sussistente l’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui i docenti, formalmente dipendenti di una cooperativa appaltatrice, siano in realtà stabilmente occupati presso la committente in esecuzione di mere prestazioni di lavoro.  In particolare nel caso deciso sono state valorizzate le seguenti circostanze:
✔️era confermata la presenza di un appalto endo-aziendale in cui i docenti lavoravano insieme a dipendenti di altre cooperativa e ricevevano ordini direttamente dalla committente;
 ✔️ la cooperativa appaltatrice non aveva dimostrato di essere dotato di un’effettiva organizzazione aziendale; 
✔️ la cooperativa appaltante forniva direttamente direttive ai docenti coinvolti nell’appalto;
✔️la cooperativa appaltatrice aveva fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi senza assumere alcun rischio d’impresa.