Lavoro nero: violazione commessa al momento di inizio impiego

Lavoro nero: violazione commessa al momento di inizio impiego

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso il vadecum aggiornato per la lotta al sommerso, in cui con riferimento alla condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, viene individuato un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata. Nelle ipotesi di modifiche normative, introdotte dal D.L. n. 19/2024, occorre dunque determinare gli importi sanzionatori in applicazione della normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto sommerso e non della sua cessazione. Anche con riferimento alla competenza territoriale ad adottare l’ordinanza-ingiunzione, si prevede che nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo dovrà tramettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale, per la successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Con riguardo, invece, al lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 modificato l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022), nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, è applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione. Infine, sono stati altresì aggiornati, alla luce delle ulteriori novelle normative e dei quesiti territoriali pervenuti, i paragrafi concernenti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo, l’assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio.