Ulteriore permesso di soggiorno per i lavoratori extra Ue
- 17 Luglio 2024
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Nell’ambito di una prestazione transfrontaliera di servizi è legittimo richiedere il possesso di un permesso di soggiorno individuale per il distacco in uno Stato membro dei lavoratori cittadini extra Ue, dipendenti del datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, laddove quest’ultimo abbia già rilasciato loro un permesso di soggiorno temporaneo. Anche se i lavoratori cittadini di Paesi terzi sono in possesso del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dallo Stato membro dell’impresa distaccante, la richiesta di un nuovo permesso di soggiorno, decorso un periodo di tre mesi, da parte dello Stato membro ospitante non costituisce un’ingiustificata restrizione della libera prestazione di servizi all’interno della Ue. Le condizioni più rigide previste dallo Stato membro ospitante, in forza delle quali il permesso di soggiorno temporaneo per la prestazione transfrontaliera dei lavoratori extra Ue risulta necessaria anche se l’impresa ha già ottenuto il permesso di soggiorno nello Stato membro di provenienza e notificato tutte le informazioni relative ai servizi in distacco, si giustificano in relazione a due essenziali motivi di interesse generale:
- il controllo attraverso la concessione del permesso di soggiorno assicura la certezza del diritto dei lavoratori distaccati, in quanto consente di accertare che la prestazione transfrontaliera di servizi avviene in condizioni di legalità;
- il rilascio del permesso individuale di soggiorno consente di verificare che i lavoratori cittadini di Paesi terzi non costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza del 20 giugno 2024, causa C-540/22) in relazione a una controversia promossa da lavoratori ucraini titolari di permesso di soggiorno delle autorità slovacche, distaccati nei Paesi Bassi. Il datore slovacco aveva notificato alle autorità olandesi, come richiesto dalla normativa locale, le informazioni sulla prestazione dei servizi transfrontalieri e richiesto per ciascun lavoratore il rilascio di un permesso individuale di soggiorno. La validità dei permessi di soggiorno era stata limitata, tuttavia, a un periodo inferiore alla durata dell’attività per la quale era previsto il distacco ed era stato richiesto il pagamento di un importo per diritti in misura superiore al rilascio del certificato di soggiorno a un cittadino Ue. I lavoratori ucraini hanno fatto ricorso e il giudice ha rinviato alla Corte di giustizia, chiedendo se la normativa olandese violasse l’obbligo di rimuovere ogni restrizione alla libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento della Ue (Tfue). La Corte ha escluso la violazione dell’articolo 56, confermando che lo Stato membro in cui è svolta la prestazione in regime di distacco transfrontaliero può imporre il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno per ciascun lavoratore, decorso un periodo di tre mesi fissato dalla normativa locale. Quanto all’importo dei diritti per il permesso di soggiorno, la Corte Ue ha affermato che, in applicazione del principio di proporzionalità, essi debbono corrispondere «approssimativamente» al costo amministrativo per il rilascio del documento.
Fonte:SOLE24ORE