Amministratore di società e lavoro subordinato

Amministratore di società e lavoro subordinato

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Con una sentenza del 12 gennaio 2024 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato che, se in astratto è possibile la compatibilità tra la carica di consigliere delegato e lavoro subordinato, è comunque  necessaria la sussistenza del vincolo dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di direzione della società nel suo complesso. Il relativo onere della prova è a carico della parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato (in questo caso il membro del CdA che voleva essere inquadrato come dirigente) e non è assolto con la produzione di un biglietto da visita (elemento di per sé neutro). La vicenda è quella di un consigliere di amministrazione munito di varie deleghe che chiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato avendo svolto ruoli come la direzione del settore commerciale, delle vendite, del marketing, della strategia, della gestione clienti, delle spedizioni, della gestione e selezione della rete agenziale, delle vendite internazionali.  Secondo l'azienda quelle responsabilità erano   riconducibili alle predette deleghe.  La Corte d'Appello non ha accolto il ricorso stabilendo l'irrilevanza del biglietto da visita in cui il consigliere veniva indicato quale “Business Development Director”,  essendo solo un elemento indiziario, e ricordando che sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purchè il presunto dirigente  provi  l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo della  subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. Tale circostanza è ovviamente da escludersi se l'amministrazione della società é affidata ad un amministratore unico.