Sicurezza sul lavoro: il nuovo accordo Stato-Regioni

Sicurezza sul lavoro: il nuovo accordo Stato-Regioni

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
In materia di salute e di sicurezza sul lavoro la formazione rappresenta, com’è noto, uno degli adempimenti fondamentali del datore di lavoro; con la riforma operata dal Dlgs 81/2008, la stessa è diventata ancora più strategica sul piano prevenzionale e, per tale motivo, il legislatore ha ben pensato di specificare meglio i contenuti dell’obbligazione formativa.  Tuttavia, malgrado questo passaggio epocale, i molteplici studi condotti nel corso degli ultimi anni, anche dall’INAIL, hanno evidenziato che frequentemente la causa primaria degli infortuni sul lavoro risiede spesso nella non corretta o omessa formazione. E anche per tale ragione che il legislatore è dovuto intervenire nuovamente, prima con il Dl 146/2021 (cd. decreto “fisco-lavoro”), convertito con modifiche della legge 215/2021, con il quale attraverso una rilevante modifica dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008, è stato previsto il completo riassetto e la unificazione dei diversi Accordi Stato – Regioni risalenti – per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti – al 2001, ossia a ben oltre venti anni fa.  Successivamente, poi, con il Dl 48/2023, convertito con modifiche dalla legge 85/2023, ha introdotto il monitoraggio sull’applicazione della disciplina sulla formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano i corsi, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Alla luce, quindi, di queste innovazioni che ha preso il via il processo di verifica e di riassetto della normativa secondaria contenuta negli attuali Accordi Stato – Regioni, che, per altro, oltre alle già citate figure, va ricordato dettano disposizioni specifiche anche per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (articolo 34, Dlgs 81/2008), gli RSSP e ASPP, e gli addetti ad alcune tipologie di attrezzature. Invero, il Dl 146/2021, ha previsto che questo nuovo Accordo doveva essere emanato entro il mese di giugno del 2022 ma, è bene precisare, si trattava di un termine ordinatorio; per altro, un lavoro di riforma di una disciplina tecnico – regolamentare così complessa e articolata difficilmente si sarebbe potuto realizzare in un arco temporale di appena soli sei mesi, senza contare, poi, l’ulteriore complicazione derivante dalla necessità di dover definire anche lo standard dei nuovi corsi di formazione per i datori di lavoro.  In questi mesi è stato, quindi, molto intenso lo sforzo profuso del gruppo di lavoro istituzionale (Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni) e il serrato confronto con le parti sociali ha portato ad una bozza definitiva che costituirà oggetto di Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. E da una primissima lettura generale è possibile rilevare, in primo luogo, un’opera di unificazione della disciplina regolamentare previgente; infatti, in un unico provvedimento sono ora accorpate le regolare “minimali” da osservare per quanto riguarda non solo la formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ma anche degli RSPP e ASPP, dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del Dlgs 81/2008, nonché dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili e degli operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, dello stesso decreto. Tuttavia, forse la novità più importante è l’introduzione di una disciplina specifica per la formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Dpr 14 settembre 2011, n.177: era da oltre un decennio che si attendeva una regolamentazione in questo ambito così delicato. Un altro fronte di notevole rilievo è quello dell’organizzazione della formazione; il nuovo Accordo punta, in primo luogo, a mettere ordine sul quadro dei soggetti formatori dei corsi di formazione e quelli di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendo tre categorie: i soggetti “istituzionali” (es. Ministero del Lavoro e P.S.; Ministero della Salute; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, INAIL, INL; Università; Ordini e i collegi professionali regolamentati; etc.); i soggetti “accreditati”; gli altri soggetti, ossia i fondi interprofessionali di settore

- nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione – nonché gli organismi paritetici inseriti nel Repertorio nazionale di cui al comma 1-bis dell’articolo 51 del Dlgs 81/2008, e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale individuate sulla base di alcuni criteri. Importante è precisare che anche in questo nascente Accordo, come quello precedente del 21 dicembre 2011, rimane fermo il principio in base al quale i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex articolo 37, comma 2, del Dlgs 81/2008, nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo così la posizione di soggetto formatore e fermo restando che i docenti devono possedere i requisiti di cui al Decreto ministeriale 6 marzo 2013. Per quanto, invece, riguarda i lavoratori è stato mantenuto il modello previgente basato sulla formazione generale – almeno 4 ore – e su quella specifica avente durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, con il mantenimento del sistema dei codici ATECO (cfr. Allegato IV). Invece, per quanto riguarda la formazione (aggiuntiva) dei proposti il monte ore minimo di ore sale dalle attuali 8 a 12 ore, articolate in 3 distinti moduli; ciò, evidentemente, si è reso necessario alla luce anche della recente rimodulazione degli obblighi gravanti su tale figura (articolo 19, Dlgs 81/2008). Per altro va anche osservato che, per effetto della novella del Dl 146/2021, l’aggiornamento dei preposti passa da quinquennale a biennale. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti il monte ore minimo scende da 16 a 12 ore, con il mantenimento della struttura modulare previgente e con alcune disposizioni integrative nel caso dei cantieri. Infine, un altro fronte importante che qui va brevemente richiamato è quello della formazione obbligatoria dei datori di lavoro, che non va confusa con quella prevista dal già citato articolo 34 del Dlgs 81/2008, anche se l’Accordo prevede un meccanismo di coordinamento; la durata minima è stata fissata in 16 ore, suddivise in due moduli riguardanti rispettivamente gli aspetti giuridici – normativi e quelli relativi all’organizzazione e la gestione della sicurezza. Anche in questo caso sono previste delle ore integrative qualora si tratti di attività nei cantieri.


Fonte: SOLE24ORE